L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista (a seguito della cessazione del contratto di agenzia commerciale), rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12