Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 19 del 7 febbraio 2020 alla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 su “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”.
Con il presente aggiornamento viene modificato il paragrafo 4, sez.1, cap. I relativo all’accesso ai dati contenuti nella Centrale dei rischi da parte delle persone giuridiche.
In particolare si prevede che le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone giuridiche vengono evase dalla Banca d’Italia entro il termine di 30 giorni, ad eccezione di quelle presentate tramite un soggetto delegato-rappresentante volontario, per le quali la Banca d’Italia inoltra le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante entro il termine di 90 giorni; tale modalità di inoltro si applica anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati.
Tale modifica entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2020.