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Modifiche alle Disposizioni sulle segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari

11 Agosto 2016

Pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 10 agosto 2016 di modifica le Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari adottate con provvedimento della Banca d’Italia del 25 agosto 2015.

Le modifiche entreranno in vigore il prossimo 01 ottobre 2016.

La maggior parte delle modifiche – riguardanti la decorrenza degli obblighi segnaletici e la tempistica degli stessi – sono limitate ai seguenti soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1. delle Disposizioni:

  1. soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla lettera b) del paragrafo 2.1. “Ambito di applicazione” delle Disposizioni;
  2. in assenza di soggetti collocatori di cui al punto i), l’offerente, nel caso di offerta al pubblico.

In particolare, con riferimento ai soggetti sopra indicati:

  • la tempistica di cui alla lettera a) del paragrafo 3. “Contenuto e modalità della segnalazione” è modificata come di seguito descritto: o i dati di cui alla Sezione 1 “Informazioni anagrafiche all’emissione”, alla Sezione 2 “Altre informazioni anagrafiche” e alla Sezione 3 “Strumenti finanziari strutturati” dell’Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l’autorità competente o – nel caso in cui il deposito non sia dovuto – entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione;
  • la decorrenza degli obblighi segnaletici è posticipata al 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017;
  • le informazioni relative all’ammontare dei rimborsi anticipati, così come le informazioni trimestrali periodiche successive al trimestre di chiusura del collocamento di covered warrants, certificates, ETC e ETN, non sono dovute.

Infine, con riferimento a tutti i soggetti destinatari della disciplina, si precisa che la segnalazione dell’importo collocato o sottoscritto all’estero – di cui alla sezione 4 “Informazioni di carattere quantitativo” – è dovuta solo per gli emittenti residenti.


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