Con sentenza n. 22611 del 11 giugno 2012 la Cassazione ha sancito alcuni importanti principi in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
In particolare, la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine dell’attivazione da parte del datore di lavoro di tali sistemi di controllo, l’avvenuta acquisizione del consenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da pare loro di un documento esplicito.
Tale principio si pone in apparente contrasto con quanto previsto dal secondo comma dell’art. 4 L. 300/70, c.d. Statuto dei lavoratori, il quale prevede che impianti di controllo in ambito lavorativo possano essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste con la commissione interna.
Tuttavia, secondo la Cassazione, se è vero che un siffatta modalità di acquisizione del consenso non comporta né l’autorizzazione della RSU né di una "commissione interna", non comunque può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza.
Infatti, prosegue la Cassazione, se è vero che la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti.