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MiFID II: nuove informazioni per il passaporto europeo

24 Luglio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato il suo progetto di modifica agli standard tecnici (RTS e ITS) sul regime di passaporto europeo per la prestazione di servizi e l’esercizio di attività di investimento ai sensi dell’articolo 34 della MiFID II.

In particolare, tale norma da mandato all’ESMA di elaborare progetti di norme di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) per:

  • specificare le informazioni che devono essere notificate, tra l’altro, dalle imprese di investimento che intendono prestare servizi transfrontalieri senza lo stabilimento di una succursale;
  • definire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione di tali informazioni.

In attuazione di tale mandato ESMA ha elaborato i progetti di standard tecnici che hanno portato all’emanazione:

I presenti progetti di modifica ai suddetti Regolamenti UE andrebbero ad introdurre nuovi requisiti informativi all’elenco dei dati che le imprese di investimento devono fornire nella fase di notifica di passaporto.

La notifica di un nuovo passaporto per i servizi e le attività di investimento fornirà inoltre alle autorità nazionali competenti informazioni aggiuntive sulle attività transfrontaliere svolte o pianificate da un’impresa.

L’ESMA e le ANC osservano la crescita costante delle attività transfrontaliere fornite ai clienti al dettaglio dalle imprese di investimento in tutta l’UE.

Ciò comporta evidenti vantaggi per i consumatori e per le imprese di investimento, in quanto promuove la concorrenza e aumenta le opzioni di investimento disponibili per gli investitori al dettaglio.

Tuttavia, le attività transfrontaliere richiedono che le autorità nazionali di vigilanza intensifichino la loro attenzione e i loro sforzi di cooperazione per non vanificare la fiducia degli investitori.

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