Pubblicata da Banca d’Italia la Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.
La Circolare prevede la costruzione di un archivio che raccolga dati sull’attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) e che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default).
La costruzione di tale archivio si ricollega al nuovo modello contabile di impairment in corso di definizione da parte dell’International Accounting Standard Board (IASB), destinato a sostituire quello attuale basato sulle perdite subite (incurred losses) previsto dal principio contabile internazionale IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, che richiederà a tutti gli intermediari vigilati la capacità di stimare le perdite attese (expected losses).
La segnalazione ha anche finalità di vigilanza informativa sugli intermediari che adottano o intendono adottare i modelli interni avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito (AIRB), con particolare riferimento alla determinazione del tasso di perdita in caso di default (loss given default, LGD).
La Circolare si sofferma sui seguenti profili: i destinatari; il contenuto della segnalazione; la frequenza e termini di invio; la valuta di segnalazione e arrotondamenti; la struttura della segnalazione; la data inizio status, data fine status e fascia temporale; le forme tecniche; il tipo e grado di copertura delle garanzie; il tipo di garanzia; il grado di copertura delle garanzie; gli esempi segnaletici; la tipologia chiusura posizione; il portafoglio regolamentare; informazioni relative alla controparte (codice censito, progressivo transazione, lo status inizio, lo status fine e i criteri di rilevazione dei passaggi tra status); le posizioni in default alla data del 31 dicembre 2013; le posizioni chiuse entro la data del 31 dicembre 2013; esempi segnaletici; fenomeni oggetto di rilevazione.