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Attualità

Fit and Proper per le imprese di assicurazione: le novità della consultazione IVASS

28 Luglio 2023

David Pirondini, Senior Partner, Deloitte Risk Advisory

Luca Rapetti Castiglione, Director, Deloitte Legal

Daniel K. Normann, Senior Manager, Deloitte Risk Advisory

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza le novità della consultazione dell’IVASS in materia di requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e delle funzioni fondamentali (Fit and Proper) delle imprese di assicurazione.


Contesto di riferimento

Il tema dei requisiti di idoneità degli Esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali (c.d. Fit and Proper) ha assunto, nel corso degli ultimi anni, un ruolo centrale nell’ambito delle tematiche di Corporate Governance rappresentando, altresì, un tema prioritario dell’azione di vigilanza delle Autorità preposte.

In ambito bancario, in particolare, la disciplina di idoneità degli Esponenti aziendali si è andata progressivamente consolidandosi a partire dalla prima edizione della “Guida alla verifica dei requisiti di idoneità” pubblicata da BCE, sino ai più recenti provvedimenti legislativi, a livello nazionale, contenuti nel  “Decreto Legislativo n. 169 del 23 novembre 2020” emanato dal MEF (il “Decreto MEF 169/2020″), e nelle “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti delle banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistema di garanzia dei depositanti” (le “Disposizioni di Vigilanza”) emanate dalla Banca d’Italia nel maggio del 2021.

Per le imprese di assicurazione, invece, il tema del Fit and Proper è disciplinato dall’articolo 76 del “Codice delle Assicurazioni Private (il “CAP”) ed è stato recentemente oggetto di integrazione, in attuazione a quanto previsto dallo stesso Codice delle Assicurazioni Private, con il “Decreto n. 88 del 2 maggio 2022” del MISE (il “Decreto MISE 88/2022”) che ha ripreso, pressoché pedissequamente, la struttura del Decreto MEF 169/2020. La disciplina secondaria in materia di requisiti di idoneità è, invece, contenuta nel Regolamento n. 29 del 6 settembre 2016 (il “Regolamento 29/2016”), per quanto attiene alle imprese locali, e nel Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 (il “Regolamento 38/2018”) per le imprese sottoposte al regime di Solvency II, entrambi emanate in costanza del precedente Decreto n. 220 del 11 novembre 2011 emanato dal MISE.

Tutto ciò premesso, in data 12 luglio 2023 l’IVASS ha emanato il documento di consultazione n. 7/2023, recante lo schema di provvedimento di modifica dei Regolamenti 29/2016 e 38/2018 al fine di adeguare gli stessi al nuovo framework normativo, fissando il termine per l’invio di osservazioni e commenti allo schema di provvedimento di modifica per il 10 ottobre 2023. Terminata la fase di consultazione, saranno pubblicate sul sito dell’IVASS le osservazioni pervenute e la posizione assunta in proposito dall’Autorità di Vigilanza assicurativa.

Al fine di rappresentare un’utile guida per gli operatori nella lettura della consultazione, il presente contributo intende analizzare le principali modifiche normative proposte che concernono principalmente le procedure di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli Esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali nonché la composizione degli organi amministrativo e di controllo in termini di “Indipendenza” e “quote di genere”.

Le nuove disposizioni relative alla procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli Esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali

In relazione ai processi valutativi, il comma 2-bis dell’articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che l’impresa debba dimostrare all’IVASS l’idoneità degli Esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali, sulla base dei requisiti e dei criteri individuati dal Decreto MISE 88/2022; in tale contesto, l’IVASS dovrà valutare l’idoneità degli Esponenti e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi nonché l’idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, tenendo in considerazione anche il processo di analisi svolto dalle imprese e delle eventuali misure atte a colmare le “specifiche e limitate carenze” emerse, in conformità a quanto stabilito dal comma 1-sexies dell’articolo 76 del CAP.

In particolare, l’articolo 23 del Decreto MISE 88/2022 dispone che i processi di valutazione siano condotti, se la nomina non spetta all’Assemblea, prima che l’Esponente o il titolare della funzione fondamentale abbiano assunto l’incarico (c.d. valutazione ex ante) o negli altri casi, dopo la nomina, entro il termine di 30 giorni che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 23 del Decreto MISE 88/2022, rappresenta il termine assegnato all’organo competente alla valutazione per pronunciare la decadenza, quando ravvisi difetti di idoneità o violazioni al limite al cumulo degli incarichi (c.d. valutazione ex post).

Alla luce delle evoluzioni normative intervenute, è stato pertanto ritenuto necessario un intervento di modifica della vigente regolamentazione con l’obiettivo di perpetrare un migliore coordinamento con la normativa primaria, avallando l’ipotesi di introdurre una disciplina uniforme sia per le imprese locali nonché per le imprese soggette al regime Solvency II.

Nel dettaglio, la proposta di modifica degli articoli 47-bis e 47-ter del Regolamento 29/2016, per le imprese locali, e degli articoli 25-bis e 25-ter del Regolamento 38/2018, per le imprese sottoposte al regime di Solvency II, si allinea alla procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità disciplinata all’interno delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia prevedendo che, in caso di nomina assembleare, la valutazione dell’idoneità degli Esponenti sia condotta dall’organo competente entro 30 giorni dalla nomina, con invio del verbale della riunione e della relativa documentazione che dovrà essere trasmessa all’IVASS entro trenta giorni dal compimento della valutazione da parte dell’organo competente. Invece, nei casi in cui la nomina degli Esponenti non spetti all’assemblea o nel caso di nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, la valutazione dell’idoneità è condotta prima della nomina, con la stessa che potrà essere perfezionata solo trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell’IVASS o, in tempi più ridotti, solo a seguito della  ricezione di una comunicazione di esito positivo inviata dalla stessa Autorità di Vigilanza. Come in ambito bancario, la nomina ex-ante, può essere derogata in casi “eccezionali di urgenza” che dovranno essere analiticamente valutati e motivati da parte dell’organo competente e, ove presenti, dal Comitato nomine o, se non istituito, dai Consiglieri Indipendenti.

Un ulteriore elemento di novazione, mutuato dalla disciplina bancaria, concerne la possibilità di richiedere la partecipazione degli Esponenti a interviste di cui deve essere redatto apposito verbale, limitatamente agli Esponenti di nomina assembleare delle imprese sottoposte a regime di Solvency II. L’adozione delle interviste, nell’ottica dell’Autorità di settore, potrà rappresentare, infatti, un utile strumento al fine di raccogliere ulteriori informazioni a supporto delle risultanze documentali e per verificare l’effettiva esperienza del candidato anche al fine di chiarire aspetti specifici relativi alle aspettative di vigilanza.

In merito al processo valutativo viene, infine, prevista l’introduzione prescrittiva dei questionari di valutazione contenenti i principali elementi informativi da acquisire nell’ambito delle valutazioni Fit and Proper e il cui contenuto risulta standardizzato nell’ambito dell’allegato al Provvedimento. Tale previsione ha l’obiettivo di standardizzare i flussi informativi tra le diverse imprese e gli Esponenti e i titolari delle funzioni fondamentali, e successivamente anche con l’Autorità di Vigilanza competente. Alla luce del fatto che le imprese locali saranno chiamate a compilare il questionario limitatamente alle sezioni di interesse, in conformità con quanto disciplinato dal Decreto MISE 88/2022, l’utilizzo degli stessi è stato previsto per tutte le imprese operanti sul mercato (i.e. imprese locali e imprese sottoposte a regime di Solvency II).

I progetti di modifica di IVASS relativi agli organi amministrativi e di controllo

Il Decreto MISE 88/2022 ha stabilito che gli Esponenti aziendali delle imprese di assicurazione e riassicurazione, adibiti allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché delle funzioni fondamentali (ossia l’istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale), soddisfino requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e correttezza e che debbano dedicare il tempo necessario all’espletamento del loro incarico.

In particolare, nel capo III del Decreto MISE 88/2022, è contenuta la disciplina relativa ai requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo nonché dei criteri di adeguata composizione collettiva degli organi. È proprio in relazione a quest’area della disciplina che si registrano gli ulteriori progetti di modifica dell’IVASS in relazione alla disciplina prevista dal Regolamento 29/2016 e dal Regolamento 38/2018.

Un primo intervento riguarda l’attuale formulazione dell’art. 25 del Regolamento 38/2018, il quale non individua un numero minimo di Consiglieri Indipendenti che deve essere presente in ciascun Consiglio di amministrazione. Tuttavia, l’art. 10 comma 4 del Decreto MISE 88/2022 stabilisce che, nell’organo amministrativo e nei relativi comitati endoconsiliari, debba essere assicurata una quota di Esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza, demandando all’IVASS l’individuazione del preciso ammontare di tale quota. L’attuale disciplina del Regolamento 38/2018 risulta, pertanto, disallineata rispetto al dettame del Decreto MISE 88/2022.

Con lo schema di provvedimento di modifica dei due Regolamenti, l’IVASS intende attuare la delega ad essa attribuita dall’art. 10 comma 4 del Decreto MISE 88/2022, anticipando che l’ammontare della quota di Esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza che dovrà essere presente all’interno di ciascun organo amministrativo sarà pari almeno al 25%. Inoltre, viene previsto al comma 1-ter che gli Esponenti Indipendenti debbano assicurare un adeguato livello di dialettica interna all’organo di appartenenza e apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Restano, invece, invariate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 43 del Regolamento 38/2018 che richiedono la presenza della maggioranza di Consiglieri Indipendenti nel Comitato per il controllo interno e i rischi e nel Comitato remunerazioni.

Si specifica, inoltre, che l’art. 10 del Decreto MISE 88/2022 non è applicabile alle imprese di assicurazione locali e pertanto non è necessario introdurre nel Regolamento 29/2016 l’obbligo di rispettare la presenza di una quota percentuale di componenti indipendenti dei Consigli di amministrazione.

Merita, poi, menzione l’introduzione di una disciplina volta a tutelare la presenza della quota del genere meno rappresentato all’interno degli organi amministrativi e di controllo. Questo tema, infatti, è stato fino ad ora assente nella disciplina del Regolamento 38/2018 e nemmeno viene espressamente menzionato dall’art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private tra gli obiettivi da perseguire mediante l’emanazione della normativa secondaria. Ciò nonostante, con l’art. 10 comma 3 del Decreto MISE 88/2022 si è stabilito che il numero di Esponenti del genere meno rappresentato debba essere pari almeno al 33% dei componenti l’organo amministrativo e di controllo. In coordinamento con quest’ultima disposizione, l’IVASS intende ora demandare agli Statuti delle imprese il compito di disciplinare le modalità per garantire il rispetto di detta quota: tale previsione verrebbe integrata nell’art. 5 del Regolamento 38/2018 mediante l’introduzione di un nuovo comma 1-bis.

La disciplina di tutela nei confronti della quota del genere meno rappresentato trova applicazione – mediante l’introduzione di un nuovo comma 1-bis rispettivamente negli artt. 71 e 74 del Regolamento 38/2018 – anche con riferimento agli organi di amministrazione e controllo delle ultime società controllanti italiane nell’ambito dei gruppi di imprese assicurative.

Essendo anche il regime di tutela nei confronti della quota del genere meno rappresentato incluso nell’art. 10 del Decreto MISE 88/2022, e quindi non applicabile alle imprese di assicurazione locali, un coordinamento rispetto a tale disciplina non è stata contemplato nel progetto di modifica del Regolamento 29/2016.

Un ultimo aspetto riguarda l’art. 5 comma 10 del Regolamento 38/2018 che, nella sua precedente formulazione, consentiva il cumulo tra la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Consigliere esecutivo – se giustificato dalle ridotte dimensioni o complessità dell’assetto di governance – laddove l’impresa adottasse adeguati presidi al fine di evitare conseguenze negative sul corretto funzionamento dell’organo amministrativo. Tuttavia, tale regime d’eccezione, non è più compatibile con le previsioni contenute nel Decreto MISE 88/2022: in particolare, l’art. 7 comma 3 del Decreto MISE 88/2022 stabilisce, senza eccezione alcuna, che il Presidente del Consiglio di amministrazione debba ricoprire un ruolo non esecutivo.

Di conseguenza, l’IVASS ha anticipato l’eliminazione del comma 10 dell’art. 5 del Regolamento 38/2018, impedendo così in toto il cumulo tra le due cariche in questione, nonché la riforma del comma 9 del medesimo articolo, introducendo la specificazione che il Presidente debba essere un Esponente non esecutivo e non investito di alcuna funzione gestionale.

Trovando l’art. 7 comma 3 del Decreto MISE 88/2022 applicazione anche per le imprese di assicurazione locali, lo schema di provvedimento di modifica prevede l’introduzione di un nuovo comma 4-bis nell’art. 26 del Regolamento 29/2016 in cui viene parimenti introdotto il divieto di cumulo in capo ad un solo soggetto dei ruoli di Presidente e Consigliere esecutivo dell’organo amministrativo.

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