Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.
A differenza di quanto avviene per gli intermediari vigilati, in cui la disciplina sui servizi di crowdfunding integra quella specifica di settore, nel caso dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding la normativa di vigilanza è compendiata nel Regolamento (UE) 2020/1503 (Regolamento crowdfunding) e nei regolamento attuativi. Solo per specifici profili la disciplina direttamente applicabile è integrata da disposizioni attuative della Banca d’Italia e della Consob.
I presenti Orientamenti di vigilanza che toccano temi di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, sono quindi volti ad agevolare l’omogenea e corretta applicazione da parte dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding del regime del Regolamento crowdfunding e provvedimenti attuativi.
I nuovi Orientamenti si concentrano quindi sui seguenti profili:
- requisiti generali di organizzazione
- sistema di gestione dei rischi
- esternalizzazione di funzioni
- idoneità degli esponenti
- obblighi di due diligence sui titolari dei progetti.
Gli Orientamenti di vigilanza individuano le aspettative della Banca d’Italia in ordine all’osservanza delle disposizioni europee e nazionali relative a tali operatori.
Non è prevista un adesione obbligatoria agli Orientamenti di vigilanza.
In fase di autorizzazione e nell’informativa periodica fornita dalla relazione sulla struttura organizzativa, i fornitori specializzati comunicano la propria volontà di adottare misure diverse da quelle degli Orientamenti.
Laddove tali misure non risultassero idonea a garantire il rispetto dei presidi di legge, Banca d’Italia può adottare i provvedimenti di vigilanza necessari e previsti nel contesto dei propri poteri di vigilanza.