Con sentenza del 26 settembre 2012 n. 1252 il Tribunale di Varese si sofferma sul potenziale vizio di incostituzionalità relativamente all’art. 1, comma 7, del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia).
Come ricordato in sentenza, vi è chi sostiene che l’abrogazione delle tariffe forensi, in combinato disposto con l’introduzione dei nuovi criteri, sarebbe sospettabile di incostituzionalità, in quanto si sarebbe verificata una riduzione irragionevole dei compensi degli avvocati, a fronte di incarichi già espletati (comparando il compenso che si sarebbe versato con i vecchi criteri, il compenso che si liquida con i nuovi).
Tale orientamento non viene condiviso dal Tribunale di Varese, il quale ritiene che il suddetto art. 1, comma 7 – secondo cui “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” – debba essere interpretato nel senso che, motivatamente, il giudice che reputi incongruo il compenso, in conseguenza dell’effetto retroattivo della nuova normativa, semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua.
Per il Tribunale si tratterebbe quindi di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem.