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COVID-19: sospensione dei procedimenti sanzionatori Consob e procedimenti ACF

16 Marzo 2020
Di cosa si parla in questo articolo
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnala il WebSeminar organizzato per il prossimo 15 maggio da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento al link indicato tra i contenuti correlati.

Consob, con delibera 21300 del 12 marzo, ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini endoprocedimentali di cui ai procedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento n. 18750/2013.

La sospensione riguarda tutti procedimenti, sia quelli già avviati dalla Consob sia quelli che saranno avviati successivamente alla data di adozione della delibera di sospensione.

Il provvedimento della Consob tiene conto:

  • del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, con il quale sono state estese all’intero territorio nazionale tutte le misure di contenimento del contagio da COVID-19, già previste dal D.P.C.M.;
  • del fatto che le misure di cui al D.C.P.M, implicando – a tutela della salute pubblica – forti restrizioni nella mobilità e nei contatti delle persone fisiche anche con i propri legali, potrebbero precludere ai destinatari dei procedimenti sanzionatori l’effettivo esercizio delle facoltà partecipative loro riconosciute dal Regolamento n. 18750/2013, nel solco già tracciato dall’art. 24 della Legge n. 262/2005, secondo cui “i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione […]”;
  • che tali limitazioni impediscono di presentarsi presso gli Uffici della Consob per accedere agli atti relativi al procedimento sanzionatorio avviato nei loro confronti, ovvero di partecipare alle eventuali audizioni personali richieste nel corso dello stesso, risultando così idonee a determinare una compressione del diritto di partecipazione, di cui le richiamate facoltà rappresentano una importante espressione.

Con delibera n. 21299 sempre del 12 marzo, la Consob ha deciso, analogamente, di sospendere anche i termini dei procedimenti in corso presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’organismo di soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari, istituito presso la Consob.

In questo secondo caso la sospensione ha validità fino al 22 marzo.

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