Secondo la Corte di Cassazione non è dovuto al notaio il compenso per prestazioni professionali nel caso in cui questo, non eseguendo in modo diligente l’incarico conferitogli, riporti in modo errato, nella procura speciale redatta e presentata per la firma al mandante , la data di nascita ed il codice fiscale del mandatario, pur disponendo dei dati personali corretti di quest’ultimo.
Un simile comportamento, afferma la Corte seppur a mezzo obiter dicta, integra un’ipotesi di colpa grave del professionista ex art. 1453 c.c., di per sé idonea a paralizzare la richiesta di pagamento dell’onorario dovuto dal cliente per la prestazione resa dal professionista.