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Regime contributivo Consob per l’anno 2016

25 Gennaio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Come anticipato dalla Consob nel comunicato apparso sul proprio sito internet, e di seguito espressamente riportato, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il regime contributivo Consob per l’anno 2016, adottato, ai sensi dell’art. 40 comma 3 della legge n. 724/1994, con le delibere n. 19460, 19461 e 19462 del 16 dicembre 2015, rese esecutive con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio scorso.

La delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 contiene l’indicazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza. La misura dei contributi è dettagliata nella delibera n. 19461 del 16 dicembre 2015.

Le modalità ed i termini di versamento delle contribuzioni, infine, sono indicati nella delibera n. 19462 del 16 dicembre 2015.

Il gettito previsto dal regime contributivo per il 2016 è pari 105,94 mln di euro e risulta immutato rispetto all’analogo importo previsto per l’anno 2015. Sulla determinazione delle tariffe incidono sia l’espansione o contrazione delle basi imponibili di riferimento per il 2016 (rispetto all’omologo dato 2015), sia l’aumento o diminuzione per il 2016 della quota percentuale dei costi complessivi assorbita dalle attività e dai compiti di vigilanza relativi a ciascuna categoria.

I provvedimenti prevedono un unico contributo di vigilanza annuale per ciascuna categoria di soggetti vigilati.

Le principali variazioni apportate alla previgente normativa sul regime di contribuzione riguardano essenzialmente:

  • la revisione del modulo tariffario della categoria “gestori collettivi”, al fine di: a) introdurre una contribuzione a carico dei gestori che commercializzano quote o azioni di Fia (Fondi di investimento alternativi) riservati, commisurandola al numero di fondi o comparti per i quali sono state espletate, nell’anno precedente, le procedure di commercializzazione ex art. 43 del d. lgs n. 58/1998 in Italia; b) modificare la contribuzione a carico dei soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni computata sulla base dei fondi o comparti “… per i quali l’offerta sia stata chiusa nell’anno precedente e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio …”, estendendo l’assoggettamento a tutti i fondi o comparti “per i quali l’offerta sia stata chiusa in anni precedenti e risultino sottoscrittori in Italia alla data del 2 gennaio …”; c) escludere dalla contribuzione a carico dei gestori collettivi i fondi o comparti quotati o aventi una o più classi quotate, già rientranti nell’assoggettamento a contribuzione della categoria “emittenti titoli quotati”; d) escludere dalla contribuzione i gestori di fondi europei per il venture capital (Euveca) e per l’imprenditoria sociale (Eusef), tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, del Regolamento (Ue) n. 345/2013;
  • la revisione del modulo tariffario della categoria “offerenti”, al fine di: a) introdurre una contribuzione a carico dei soggetti che intendono effettuare un’offerta al pubblico, ovvero una ammissione a quotazione, dopo aver effettuato la preventiva comunicazione ai sensi degli artt. 94, 102 e 113 del d.lgs. n. 58/1998, e poi il relativo procedimento amministrativo avviato sia estinto prima dell’ottenimento del relativo provvedimento di autorizzazione; b) modificare il criterio di tariffazione riferito alle offerte di certificates e covered warrant introducendo il pagamento di una quota fissa correlata a ciascun documento di offerta approvato, così come avviene nelle altre fattispecie di offerte al pubblico, maggiorata di una quota riferita ad ogni singola offerta al pubblico conclusa;
  • la modifica del modulo tariffario della categoria “gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio”, che prevede il pagamento di un importo fisso pro-capite, introducendo un contributo fisso per i soggetti iscritti nell’elenco dei gestori tenuto dalla Consob, maggiorato di una quota per i soggetti che alla data del 2 gennaio dell’anno di riferimento risultano aver avviato la propria operatività;
  • la modifica del modulo tariffario della categoria “gestori di servizi di diffusione/stoccaggio delle informazioni regolamentate”, che prevede il pagamento di un importo fisso computato in base al numero di emittenti aderenti al servizio, introducendo un importo fisso per ciascun sistema autorizzato, maggiorato di un importo variabile (computato sempre in base al numero di emittenti aderenti a ciascun servizio) a carico dei soggetti che hanno avviato la propria operatività;
  • la modifica del modulo tariffario della categoria “gestori di sistemi multilaterali di negoziazione”, al fine di aggiornare l’articolazione delle fasce di contribuzione, adeguandole all’effettiva operatività dei gestori.
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