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Approfondimenti

Distribuzione bancaria di prodotti assicurativi

La posizione della giurisprudenza

5 Ottobre 2023

Paolo Cadili, Studio Legale Avv. Prof. Mario Cera, Milano

Simona Di Valentin, Studio Legale Avv. Prof. Mario Cera, Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo affronta il tema della distribuzione bancaria di prodotti assicurativi nella prassi giurisprudenziale delle decisioni dell’Autorità giudiziaria, dell’ABF e dell’ACF, analizzando la posizione della banca sia al momento della sottoscrizione della polizza, che nella successiva fase esecutiva.


1. Attività delle banche e riflessi sulla distribuzione bancaria di prodotti assicurativi

Nella prassi giurisprudenziale si riscontrano vari precedenti relativi all’attività di distribuzione, da parte di una banca, di prodotti assicurativi. Si tratta di decisioni  rese sia da parte dell’Autorità giudiziaria, sia nell’ambito dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (per ora l’Arbitro Bancario Finanziario – ABF e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF in attesa dell’avvio dell’attività dell’Arbitro Assicurativo).

L’esame di tali precedenti offre numerosi spunti per focalizzare se, in sede di applicazione, la regolamentazione di settore, quale dettata per ogni tipologia di intermediario assicurativo, sia declinata in modo peculiare per le banche. Esse, infatti, costituiscono un distributore di prodotti assicurativi del tutto particolare in ragione dello status soggettivo di intermediario “universale”. La banca è abilitata a svolgere ogni attività in senso lato finanziaria, che non sia oggetto di riserva (art. 10 t.u.b.). Di qui la molteplicità e l’eterogeneità dei rapporti con il cliente che stipula la polizza. Si spazia dall’attività bancaria (quale oggetto di riserva in suo favore) alla prestazione dei servizi di investimento e, per l’appunto, alla distribuzione assicurativa (ed altro ancora). L’analisi delle decisioni consente di indagare se e in che modo Giudici e Arbitri, nell’approcciarsi alle situazioni portate alla loro attenzione, tengano conto delle caratteristiche soggettive della banca, anche societarie e di gruppo, del quadro delle complessive relazioni con la clientela e delle rispettive discipline.

Nel presente contributo si prendono in esame taluni dei ridetti precedenti, in particolare soffermandosi sulle vertenze in cui viene in rilievo (i) la posizione della banca nel momento di sottoscrizione del prodotto assicurativo e l’eventuale pregressa conoscenza del contraente, nonché (ii) l’intervento della medesima banca nella successiva fase esecutiva del contratto.

Nella selezione operata, specifica attenzione meritano poi le controversie aventi a oggetto polizze distribuite dalla banca in abbinamento a un finanziamento da essa erogato. Al di là della normativa specificamente dettata per questa tipologia di operazioni, quel che preme far emergere è come l’attività della banca sia valutata nelle molteplici situazioni che possono verificarsi, anche a fronte delle evoluzioni del rapporto creditizio, e le relative implicazioni sul piano assicurativo.

I precedenti considerati permettono di delineare, se non orientamenti[1], quantomeno punti di attenzione per gli operatori[2]. In effetti, una rapida evoluzione contraddistingue la normativa di riferimento, come confermato dalla considerazione per la materia da parte della Corte di Cassazione nell’ambito del “Progetto assicurazioni” della III sezione civile[3]. Quand’anche una decisione applichi per definire la lite una disciplina non più vigente in quel momento, essa permette, cionondimeno, l’individuazione di profili di delicatezza nei rapporti tra le banche e la propria clientela, di cui tenere conto nella declinazione, in concreto, delle modalità di esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.

2. Informazioni derivanti dalla pregressa conoscenza del contraente della polizza

L’insufficienza della protezione della clientela attuata sul piano della sola informazione comporta, nell’ordinamento assicurativo (al pari di quelli bancario e finanziario), il trasferimento, in capo al distributore, della valutazione della coerenza del prodotto a obiettivi e necessità che muovono alla stipulazione[4]. Al riguardo, vi sono precedenti che attestano un inadempimento, da parte della banca, soprattutto in relazione a prodotti assicurativi a contenuto finanziario e con riferimento ai profili della rischiosità e della liquidabilità della polizza[5].

Al di là di questa constatazione, preme rilevare che presupposto e condizione perché la banca, come ogni altro intermediario, possa svolgere l’accertamento di propria competenza è l’acquisizione dal cliente degli elementi per la conoscenza della sua complessiva situazione personale e patrimoniale, nonché degli obiettivi perseguiti con la sottoscrizione di quel contratto[6]. In taluni casi, è stato riscontrato che la banca non ha osservato quest’obbligo[7]. Particolare attenzione meritano quelle pronunce che, a fronte di una precedente attività della banca con il contraente della polizza, ritengono doveroso l’utilizzo delle informazioni già in suo possesso. Tale pregressa conoscenza potrebbe consentire di stabilire, anche in via autonoma da parte della banca, la rispondenza o meno del contratto rispetto alle esigenze assicurative e finanziarie del cliente. Di qui il richiamo operato in alcune decisioni ai precedenti investimenti e rapporti, la cui mancata considerazione è elemento che ha concorso a fondare l’accertamento dell’inadempimento della banca[8].

La ricostruzione dei bisogni sottostanti all’intenzione di sottoscrivere un determinato prodotto assicurativo e, comunque, la formulazione di un consiglio coerente con la peculiare situazione del contraente possono essere, in effetti, agevolate per la banca, rispetto agli altri intermediari, dalla presenza di pregressi rapporti con il medesimo, in quanto già suo cliente per svariate attività e servizi. Il tema è allora fino a che punto la banca debba valutare unitariamente il quadro di relazioni con il proprio cliente e valorizzare il patrimonio informativo a sua disposizione nella prospettiva della protezione del contraente e dell’osservanza delle regole di comportamento previste dall’ordinamento assicurativo. Tali regole, come detto, sono dettate anche per intermediari che non hanno analoghe, ampie relazioni con i sottoscrittori del prodotto assicurativo e che si trovano in una posizione oggettivamente diversa da quella della banca.

Il rischio potrebbe essere l’eccessivo aggravamento degli oneri e degli adempimenti per la banca (in particolare ai fini della conformità alla normativa privacy) e il disallineamento, quanto a obblighi di condotta, rispetto agli altri soggetti parimenti abilitati alla distribuzione assicurativa, ma anche la deresponsabilizzazione degli stessi clienti[9]. La soluzione appare quella di procedere caso per caso e quindi distinguendo sulla base del peculiare contesto in cui il contratto è stipulato. Ad esempio, una cosa è la sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo a seguito della liquidazione di uno strumento finanziario sempre intermediato dalla banca distributrice quale alternativa ad altri strumenti finanziari dalla medesima offerti: qui la banca appare in grado di procedere autonomamente alla valutazione della rispondenza al profilo del cliente[10]. Situazione molto diversa è la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio in relazione a informazioni personali dell’assicurato, che sfuggono alla sfera di conoscibilità autonoma della banca e la cui mancata considerazione non potrebbe essere ad essa contestata[11].

3. Intervento della banca nella fase esecutiva del rapporto assicurativo

Il coinvolgimento della banca potrebbe non esaurirsi nelle fasi precontrattuale e di stipulazione del prodotto assicurativo, ma proseguire anche successivamente. In quella esecutiva, nonostante l’estraneità al contratto intercorrente con l’impresa di assicurazione, frequente è il mantenimento in capo alla banca del ruolo di diretto, se non esclusivo, interlocutore del suo cliente, che rimane tale più che della compagnia. La banca potrebbe essere chiamata a rispondere del proprio operato, come in effetti risulta dalla giurisprudenza, rispetto a tale sua attività di gestione del rapporto assicurativo[12].

Va evidenziato che le regole di comportamento in materia di distribuzione assicurativa sono incentrate sul momento della sottoscrizione del prodotto[13]. Occorre dunque procedere soprattutto in via interpretativa nell’individuazione delle condotte esigibili dalla banca, quando essa intervenga nell’esecuzione del contratto. In questo quadro, di indubbio ausilio è l’esame delle vicende richiamate nelle pronunce di Giudici e Arbitri, rispetto alle quali si è posta l’esigenza di riscostruire la posizione della banca, nella c.d. attività post-vendita, da valutarsi come corretta.

Con riferimento ai diritti di riscatto e riduzione della somma assicurata, emerge anzitutto un obbligo informativo della banca verso il cliente sulle modalità di esercizio e sugli oneri a suo carico[14]. Sempre in tema di riscatto, costituisce dovere di diligenza per la banca intermediaria la tempestiva trasmissione della richiesta alla compagnia[15]. In assenza di norme pattizie e regolamentari, è richiamata, per analogia, la disciplina in materia di fondi comuni d’investimento[16], ma occorrerebbe anche tenere conto delle procedure organizzative definite negli accordi distributivi. E’ stata inoltre accertata la responsabilità dell’intermediario per la ritardata trasmissione alla compagnia della comunicazione di esercizio del recesso dalla polizza, con conseguente obbligo di risarcire il danno derivante dalla restituzione di un importo inferiore a quello impiegato nel contratto[17].

Ulteriore situazione rilevante riguarda il subentro dell’erede o del terzo beneficiario nel rapporto assicurativo e la sussistenza di un dovere di informazione della banca nei confronti dei medesimi. Articolate e non univoche sono le decisioni sul punto in ragione della eterogeneità delle fattispecie oggetto dei contenziosi. Se alcune pronunce assumono un’impostazione più prudente[18], altre (in particolare di ABF e ACF) sembrano aprire, sulla base del richiamo ai canoni della correttezza e della buona fede, al riconoscimento di obblighi di trasparenza e comunicazione in favore di soggetti diversi dal contraente[19]. La ricostruzione della posizione della banca, infine, non può prescindere dalla constatazione della previsione di obblighi di segnalazione in capo alla sola impresa di assicurazione da parte del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. Il quadro d’insieme appare, dunque, alquanto sfumato e articolato in merito al ruolo e ai doveri della banca verso eredi del contraente e terzi beneficiari, tenuto anche conto della non sempre puntuale considerazione di queste fattispecie nelle prassi operative adottate nell’ambito delle relazioni con la compagnia, con la conseguenza di dover procedere, ancora una volta, caso per caso[20].

4. Polizze abbinate a finanziamenti: molteplicità delle situazioni e condotte della banca

I contratti di assicurazione collocati da banche nell’ambito e in collegamento a operazioni creditizie (mutui immobiliari, cessione del quinto, credito al consumo) costituiscono parte molto rilevante, quanto a volumi, della complessiva distribuzione attraverso questo canale[21]. Ci si deve qui limitare al mero accenno alle distorsioni accertate rispetto a questo segmento dell’attività di intermediazione della banca e alla introduzione di specifiche normative per contrastarle[22]. Si tratta, peraltro, di un complesso disorganico e stratificato, che deriva da una pluralità di interventi legislativi e di Autorità succedutisi nel tempo. Molteplici sono i profili che hanno richiesto l’intervento interpretativo di Giudici e Arbitri e anche la Corte di Cassazione, nel già citato “Progetto assicurazioni”, ha avuto modo di occuparsi della connessione tra assicurazione e mutuo e delle relative implicazioni[23].

Passando all’analisi di questa casistica, l’ABF, richiamando l’art. 124 t.u.b. e la normativa regolamentare in materia di trasparenza, afferma che i doveri informativi dell’intermediario nella fase precontrattuale afferiscono non solo al contratto principale, ma anche agli elementi ad esso accessori, come la polizza assicurativa. Pertanto, la banca, nel proporre al cliente una polizza collegata al finanziamento, è tenuta a illustrare le diverse tipologie di copertura assicurativa per la tutela del credito e a indicare le più adeguate alle sue caratteristiche soggettive[24]. D’altra parte, come si evince da altre decisioni dell’ABF, la banca deve sconsigliare la sottoscrizione di un contratto destinato a coprire un rischio estraneo alle condizioni personali o patrimoniali del mutuatario[25] e informarlo circa l’inoperatività della copertura assicurativa, su cui il medesimo faccia affidamento[26].

Al verificarsi dell’evento assicurato, è confermato il dovere di segnalazione al cliente circa l’esistenza della polizza abbinata al contratto di finanziamento al fine di consentirne l’attivazione. Sono richiamate, anche sotto tale profilo, la clausola generale di buona fede, che opera al di là della lettera formale del contratto, e la veste della banca di contraente professionalmente qualificato[27]. L’ABF ha inoltre dichiarato l’illegittimità della condotta della banca che, in attesa della liquidazione della compagnia, comunque proceda all’addebito delle rate periodiche. Se il pagamento dell’impresa di assicurazione comprende l’ammontare del debito residuo, alla banca non sono consentiti ulteriori addebiti e, nel caso, essa è tenuta alla restituzione, verificandosi altrimenti un indebito arricchimento[28].

Nell’ipotesi di estinzione anticipata o surroga[29], consolidato è l’orientamento dell’ABF per cui, in ragione del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza, sussiste la legittimazione passiva della banca in ordine alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi non goduti dal cliente[30]. Qualora, peraltro, si tratti di polizza a copertura del rischio incendio e scoppio, l’estinzione del mutuo o la surroga non determinano automaticamente lo scioglimento del contratto di assicurazione, che invece richiede l’espresso esercizio del recesso da parte del contrante: il relativo rischio non è cessato e può permanere l’interesse a essere assicurati. Ne è derivato il rigetto delle richieste della clientela volte alla restituzione dei premi addebitati dopo la chiusura del rapporto di finanziamento[31].

Nel diverso caso di proroga della durata del mutuo, è ritenuta la correttezza della condotta della banca che, in presenza di uno specifico impegno del mutuatario ad assicurare l’immobile ipotecato contro incendio e scoppio per l’intera durata del finanziamento, abbia subordinato l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali alla proroga della polizza abbinata[32].

In relazione a vincolo e pegno di polizza a garanzia del finanziamento bancario[33], le contestazioni della clientela hanno in particolare avuto a oggetto i profili della tempestività dello svincolo e della diminuzione di valore degli strumenti finanziari sottostanti al prodotto assicurativo. Quanto al primo tema, è stata giudicata come corretta la condotta della banca creditrice che abbia atteso il completo pagamento del dovuto per trasmettere all’impresa di assicurazione la propria autorizzazione allo svincolo e la richiesta del contraente di liquidazione[34]. E’ stato inoltre ritenuto che non sussiste un dovere di controllo periodico della banca sull’andamento dei titoli collegati alla polizza e che la diminuzione del loro valore non costituisce “deterioramento” rilevante secondo l’art. 2790 c.c., con conseguente esclusione di una responsabilità dell’intermediario al riguardo[35].

5. Banca quale intermediario assicurativo “speciale”

La giurisprudenza considerata è di indubbio ausilio nella ricostruzione delle regole di comportamento che la banca deve tenere nella distribuzione bancaria di prodotti assicurativi, anche nella prospettiva di intercettare fattispecie peculiari o che non sono del tutto declinate nel quadro normativo di riferimento. Nella stessa prospettiva, rilevanza potranno avere le decisioni che saranno assunte dall’Arbitro Assicurativo di prossima costituzione, che faranno emergere altre situazioni, fornendo ulteriori elementi utili alla ricostruzione in concreto del ruolo dell’intermediario anche bancario.

La ricostruzione svolta – seppure sommaria e necessariamente parziale – conferma sia la centralità del ruolo della banca nell’operazione assicurativa, sia la specialità della relativa posizione rispetto ad altri intermediari. Essa è distributore del tutto particolare di prodotti assicurativi in ragione degli elementi di peculiarità che ne caratterizzano la disciplina sul piano tanto dell’organizzazione dell’ente quanto dell’attività. D’altra parte, per quelli che sono gli assetti consolidati del sistema finanziario italiano, la distribuzione bancaria ha oggetto perlopiù prodotti assicurativi emessi da imprese con le quali intercorrono relazioni che vanno al di là del mero piano commerciale per estendersi a quello societario. I modelli dell’impresa captive e della joint-venture danno luogo all’integrazione, appunto societaria, tra produttore e intermediario, con implicazioni sulle modalità di svolgimento dell’attività distributiva.

In buona sostanza, la banca ha caratteristiche proprie sul piano della regolamentazione e ad essa fanno capo rapporti con l’impresa di assicurazione e la clientela che non possono sussistere rispetto agli altri intermediari. Donde l’esigenza di ricostruire in maniera specifica i doveri di condotta nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e, così, l’utilità del valorizzare gli elementi che emergono dalla casistica giurisprudenziale. Ciò anche a fronte del ricorso, per le situazioni nuove o particolari, alle clausole generali enunciate dall’ordinamento assicurativo (al pari di quello bancario e finanziario) quali principi ampi e, come tali, “flessibili”.

Profili di specialità, del resto, connotano la banca anche nell’ambito dell’ordinamento assicurativo. Il riferimento è all’iscrizione nella sezione d) del Registro degli intermediari assicurativi, da cui deriva, in particolare, la limitazione alla distribuzione di prodotti standardizzati (art. 119, comma 2, cod. ass.). Questa limitazione, come noto, trova la propria ragione storica in una ritenuta minore competenza rispetto agli altri intermediari, ma trattasi di assunto la cui attualità è discussa, dovendosi tener conto anche della giurisprudenza e dei canoni di condotta che vengono ravvisati per l’operatore bancario[36]. Anzi, proprio la giurisprudenza attesta che all’intermediario bancario viene richiesta una, se non maggiore, comunque peculiare declinazione di professionalità, quando si trova a distribuire prodotti assicurativi alla propria clientela.

 

[1] La ricognizione complessiva attesta una casistica oltremodo ampia di fattispecie di contenzioso e altrettanto varie sono le statuizioni che ne emergono: alcune posizioni si consolidano nelle decisioni considerate, mentre per altri profili meno agevole è operare classificazioni o individuare indirizzi.

[2] In argomento, R. Mariani, I diversi ruoli della compagnia assicurativa e dell’intermediario distributore delle polizze assicurative finanziarie – Profili di responsabilità, in I prodotti finanziari assicurativi. Un’analisi ragionata della giurisprudenza, a cura di L. Zitiello, Milano, 2014, p. 331.

[3] Cfr. Diritto delle assicurazioni: problemi e prospettive.Progetto assicurazioni della III sezione civile della Corte di cassazione, a cura di N. de Luca e R. Pardolesi, Speciali del Foro Italiano, 2/2022.

[4] Sulle strategie di tutela del cliente assicurativo, si rinvia a A. Camedda, La Product Oversight and Governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione, in Banca borsa tit. cred., 2021, I, p. 234, ove ulteriori riferimenti, nonché ai contributi pubblicati in La Banca-Assicurazione, a cura di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. Corrias, S. Landini, E. Llamas Pombo, Napoli, 2017.

[5] Cfr., tra le altre, Trib. Pisa, 18 aprile 2023, e Trib. Bari, 11 febbraio 2016, in www.dejure.it; Trib. Mantova, 26 giugno 2012, in www.unijuris.it; Trib. Parma, 30 gennaio 2012 e 17 novembre 2011, e Trib. Reggio Emilia, 30 agosto 2011, in www.dirittobancario.it; Trib. Venezia, 24 giugno 2010, in Resp. civ. prev., 2011, p. 869.

Circa l’inadeguatezza della stipulazione di polizze vita da parte di enti, v. ACF, decisioni n. 5398 del 9 maggio 2022 e n. 5062 del 7 febbraio 2022.

[6] All’intermediario è imposta, “prima della conclusione di un contratto di assicurazione”, l’acquisizione dal contraente di “ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto”: così l’art. 119-ter, comma 1, lett. a), cod. ass., come specificato dall’art. 58 Reg. IVASS n. 40/2018; con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, v. l’art. 121-septies cod. ass.

[7] V., in particolare, Trib. Venezia, 21 maggio 2021, relativa a una vicenda in cui la banca non ha “assolto al preliminare obbligo di raccogliere le necessarie informazioni sul profilo di investitore del cliente”, Trib. Mantova, 28 aprile 2016, e Trib. Roma, 21 giugno 2013, tutte in www.dejure.it; Trib. Verona, 28 settembre 2016, in www.dirittobancario.it, da cui risulta che l’indagine della banca era “indispensabile (…) se si considera che l’attrice  non aveva avuto precedenti rapporti con la convenuta dai quali quest’ultima avrebbe potuto desumere quelle informazioni”. Anche nella decisione dell’ACF n. 4082 del 2 agosto 2021 si fa riferimento alla situazione del contraente della polizza “nuovo cliente della Banca resistente”.

[8] In tal senso, Trib. Verona, 23 settembre 2009, in www.unijuris.it, in cui si dà atto che la banca “già da alcuni anni prima della stipulazione della polizza aveva in corso con la [cliente] un rapporto di conto corrente e quelli ad esso collegati (deposito titoli e gestione patrimoniale)” e che, “in virtù di tale pregressa conoscenza”, disponeva “di quel corredo di informazioni sulle caratteristiche di investitore della donna, o sulla tipologia dei suoi precedenti investimenti, che le consentiva, in linea teorica, di adempiere agli obblighi menzionati dall’attore”.

L’affermazione della conoscibilità, da parte della banca, dell’inadeguatezza della polizza per essere il contraente già cliente della stessa risulta anche in Trib. Frosinone, 5 dicembre 2022, in www.dejure.it.

[9] Sul punto, U. Morera, Psicologia dell’investitore retail e disciplina di protezione, in Il Testo Unico della Finanza. Un bilancio dopo 15 anni, a cura di F. Annunziata, Milano, 2015, specialmente p. 244, dove si distingue fra “assistenza agli investitori nell’assunzione delle proprie scelte economiche” e “totale deresponsabilizzazione” dell’investitore in relazione alle conseguenze delle sue scelte”.

[10] Si segnala Trib. Lagonegro, 23 marzo 2010, inedita, in cui si conferma che, “essendo [la contraente] una cliente abituale della Banca, i funzionari della stessa avrebbero dovuto riscontrare che (…) l’investimento in “index-linked” (…) non era adeguato per tipologia ed oggetto al profilo dell’investitore”.

[11] ABF, decisione n. 6490 del 12 giugno 2017: “non può individuarsi in via generale in capo all’intermediario alcun dovere di verifica della natura e della veridicità delle dichiarazioni rese dal finanziato alla società assicuratrice. E’ evidente che in questo senso debba provvedere, assumendosi ogni responsabilità, lo stesso assicurando ai sensi dell’art.1892 c.c.”.

[12] V. Trib. Torino, 17 marzo 2016, in www.dejure.it, per cui “non possono (…) condividersi le difese [della banca] nella parte in cui pretende di limitare la propria responsabilità allambito pre-contrattuale”.

[13] In proposito, A. Gambaro, La bancassurance e le aspettative della clientela, in Dir. economia assicur., 2011, p. 579.

[14] ACF, decisione n. 2407 del 31 marzo 2020, che ha dichiarato l’inadempimento dell’intermediario “per quel che riguarda le penali applicate in caso di riscatto anticipato o di riduzione della polizza”, non risultando che “la ricorrente sia stata adeguatamente informata della loro esistenza, così come delle modalità di esercizio di tali facoltà”.

[15] ACF, decisione n. 4082 del 2 agosto 2021, in cui si conferma che “la regolare e tempestiva trasmissione della richiesta di riscatto dalla Banca resistente alla Compagnia di assicurazione (…) rientr[a] tra gli obblighi dell’Intermediario”.

[16] ACF, decisione n. 4576 del 15 novembre 2021, che – nel ribadire che “il distributore dovrebbe essere quanto più solerte possibile nell’invio della richiesta alla compagnia assicurativa” – prende a rifermento, “in mancanza di una norma pattizia e regolamentare” e “seguendo un criterio di ragionevolezza”, “per analogia (…) la disciplina dei fondi comuni d’investimento” e quindi il “Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo V, Capitolo I, Sezione II”, in base al quale, “quando la richiesta di rimborso è presentata alla società di gestione per il tramite di soggetti collocatori, questi devono trasmetterla entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione”; negli stessi termini v. le pronunce sempre dell’ACF n. 6486 del 12 aprile 2023, n. 6270 del 26 gennaio 2023, n. 6052 del 9 novembre 2022, n. 5296 del 13 aprile 2022.

[17] ACF, decisione n. 6216 del 23 dicembre 2022.

[18] Cfr. App. Palermo, 8 settembre 2022, in www.dejure.it, la quale esclude “una responsabilità per omessa informativa sui termini di liquidazione della polizza a carico della banca intermediaria rimasta estranea al rapporto negoziale (contratto di assicurazione) intercorso tra [la compagnia] e lassicurato”.

In argomento anche ABF, Collegio di Milano, decisione n. 534 del 17 febbraio 2012, avente a oggetto l’“avviso della esistenza di una polizza assicurativa appoggiata ad un conto corrente bancario”, dove si richiamano i “limiti che l’attuale normativa pone all’intermediazione assicurativa svolta dalle banche, la quale deve differenziarsi dai contenuti di quella svolta da altri intermediari assicurativi, sicché sarebbe inammissibile pretendere che la banca fornisca al cliente la stessa assistenza che deve essere fornita dal tipico fiduciario dell’assicurato, vale a dire dal broker di assicurazione”.

[19] V., specialmente, Trib. Bologna, 20 febbraio 2017, in www.dejure.it, nella quale, rispetto alla mancata attivazione della banca, è prospettata una responsabilità della stessa banca verso i beneficiari “per inadempimento contrattuale da contatto sociale”, tenuto conto che fra i medesimi “non vi è un contratto”.

Quanto all’ABF, v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360 del 6 novembre 2019: “una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede”, che “si traducono e si specificano, (…) una volta identificati gli eredi, (…) in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione”, essendo “[l]a banca (…) tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative”.

Più articolata è la ricostruzione dell’ACF con la decisione n. 5255 del 4 aprile 2022, in cui si distingue a seconda della qualità di: (i) beneficiario, nel qual caso “non pare possa dirsi onere dell’intermediario quello di comunicare (…) la sussistenza di prodotti siffatti”, spettando piuttosto allo stesso beneficiario “rivolgersi al servizio ricerca polizze vita istituito presso l’ANIA” ovvero “all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare”; (ii) erede, che dovrebbe “essere notiziato anche dell’esistenza di tale prodotto il quale andava anche inserito nella dichiarazione di successione”.

[20] Sia consentito il rinvio, sul punto, a P. Cadili – S. Di Valentin, Polizze “dormienti”: obblighi delle imprese di assicurazione e rapporti con gli intermediari distributori, in questo sito, marzo 2023.

[21] Per la ricostruzione del fenomeno, si richiamano le indagini svolte dall’Ivass e, in particolare, PPI – Payment Protection Insurance – Indagine sulle polizze abbinate a finanziamenti: premi, caricamenti e provvigioni, dicembre 2016, in www.ivass.it.

[22] Cfr. la Comunicazione congiunta Ivass – Banca d’Italia, Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti, 17 marzo 2020, consultabile nei siti di entrambe le Autorità, in cui si evidenzia che “banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione sono chiamati ad applicare un insieme di regole, da considerarsi nella loro unitarietà”; in dottrina, v. i contributi nel volume Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, a cura di P. Marano e M. Siri, Milano, 2016.

[23] Si tratta delle sentenze 11 luglio 2022, n. 21863, e 26 luglio 2022, n. 23296 (quest’ultima ha in particolare escluso che l’accollo del mutuo comporti la cessione automatica all’accollante della polizza accessoria), in Diritto delle assicurazioni: problemi e prospettive.Progetto assicurazioni della III sezione civile della Corte di cassazione, a cura di N. de Luca e R. Pardolesi, cit., c. 129, con nota di A. Palmieri, Le polizze sulla vita dei mutuatari connesse all’erogazione del finanziamento e la partita a tre fra banche, clienti e assicuratori: la Cassazione inizia a mettere ordine.

Va poi rilevata l’attenzione al tema dell’obbligatorietà della polizza quanto all’applicazione della disciplina in tal caso rilevante, su cui A. Tina, Polizze formalmente facoltative ma sostanzialmente obbligatorie, in Attualità di diritto bancario, a cura di U. Minneci e A. Tina, Milano, 2021, p. 299.

[24] ABF, Collegio di Roma, decisione n. 10947 del 14 settembre 2017, che richiama i precedenti del medesimo Collegio n. 6569 dell’8 settembre 2015 e n. 4819 del 28 luglio 2014; v. anche Collegio di Milano, decisione n. 9757 del 9 aprile 2019.

[25] ABF, Collegio di Roma, decisione n. 1767 del 6 marzo 2015, riferita a polizza sottoscritta da libero professionista, che prevedeva la copertura del rischio per perdita del posto di lavoro a favore solo di lavoratori dipendenti.

[26] ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 14854 del 10 luglio 2018.

[27] ABF, Collegio di Roma, decisione n. 23829 del 13 novembre 2018, la quale, dopo aver dato atto della presenza di “margini di opinabilità, come attesta anche l’esistenza di precedenti tra loro difformi” – tenuto conto della “clausola generale di buona fede” e della “veste di contraente professionalmente qualificato” della banca – ha ritenuto “esigibile, in capo alla banca, (…) l’obbligo consistente nel segnalare al cliente l’esistenza della copertura assicurativa con riferimento alla perdita del posto di lavoro”; ABF, Collegio di Milano, decisione n. 4753 dell’11 giugno 2015, che segnala “il rigore con cui si devono valutare i comportamenti della [banca] con riguardo all’applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede stabiliti negli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.”.

[28] V., tra le molte decisioni dell’ABF, Collegio di Roma, n. 2502 del 15 marzo 2023 e n. 6165 del 15 aprile 2022; Collegio di Milano, n. 11989 del 31 maggio 2018 e n. 327 del 19 gennaio 2015; Collegio di Bologna, n. 11351 del 3 maggio 2021; Collegio di Bari, n. 10491 del 12 giugno 2020.

[29] Si richiamano le indicazioni formulate con la citata Comunicazione congiunta Ivass – Banca d’Italia, Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti, 17 marzo 2020, che conferma, tra l’altro, la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa: v., al riguardo, ABF, Collegio di Roma, decisione n. 11193 del 23 giugno 2020, la quale, in un caso di surroga del mutuo, ha accertato la responsabilità della banca per non avere messo a disposizione del cliente il modulo necessario al mantenimento della polizza, quale previsto dalle condizioni contrattuali.

Infine, per la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sul rimborso conseguente all’estinzione anticipata dei contratti di credito, quando il cliente sia un consumatore, da ultimo G. Santoni, Note sul caso Lexitor, alle battute conclusive dopo Cass. 25997/2023, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, settembre 2023.

[30] In tal senso, ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035 dell’11 novembre 2016 e n. 6167 del 22 settembre 2014, nonché, tra le altre, Collegio di Bologna, decisioni n. 12013 del 13 maggio 2019 e n. 3676 del 4 aprile 2017; Collegio di Napoli, decisioni n. 293 del 18 gennaio 2017 e n. 675 del 26 gennaio 2016.

Nella Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – Anno 2022, p. 46, peraltro, si dà atto di diversa posizione in giurisprudenza nel senso della carenza di legittimazione passiva della banca con riferimento al rimborso dei costi di intermediazione e del premio assicurativo, richiamando Trib. Nocera Inferiore, 5 gennaio 2023. E’ pur vero che, sempre in giurisprudenza, risulta altro indirizzo in linea con l’orientamento accolto dall’ABF: Trib. Torino, 18 maggio 2023, Trib. Napoli, 24 giugno 2022, 24 maggio 2022 e 26 novembre 2021, Trib. Savona, 17 novembre 2020, tutte in www.dejure.it.

[31] ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 896 del 14 febbraio 2014, a cui fanno successivamente riferimento, tra le molte, le seguenti decisioni: Collegio di Palermo, n. 4639 del 15 maggio 2023; Collegio di Roma, n. 4662 del 22 febbraio 2021 e n. 25587 del 29 novembre 2019; Collegio di Napoli, n. 1479 del 19 gennaio 2021, n. 2931 del 30 gennaio 2019 e n. 3709 del 14 febbraio 2018; Collegio di Milano, n. 17333 del 21 agosto 2018.

D’interesse è anche ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 7017 dell’8 marzo 2019, che, richiamato il precedente del Collegio di Napoli n. 4756 del 22 luglio 2014, riconosce il diritto al rimborso dei premi corrisposti dopo la vendita dell’immobile assicurato da una polizza incendio, risultando il cliente “indifferente rispetto al rischio che l’immobile subisca un danno o provochi un danno a terzi”.

[32] ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 1094 del 16 gennaio 2018.

[33] Sul tema della contemporanea qualifica della banca di beneficiario o vincolatario della prestazione assicurativa e di distributore del relativo contratto, si richiamano, per completezza, le distinzioni tra il divieto stabilito dall’art. 55, comma 2, Reg. IVASS n. 40/2018 e i margini valutativi invece consentiti dall’art. 135-vicies quinquies, comma 3,  Reg. Intermediari Consob.

[34] Trib. Milano, 6 maggio 2010, in Dir. economia assicur., 2010, p. 1235.

[35] Trib. Perugia, 12 gennaio 2016, in Banca borsa tit. cred., 2018, II, p. 113, con nota di A. Salvador, Pegno di polizza unit linked e obblighi di custodia delloggetto della garanzia.

[36] Sul punto, in particolare, P. Marano, L’intermediazione assicurativa, Torino, 2013, p. 90.

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