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Le nuove norme sulle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode

18 Settembre 2013

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 settembre 2013 il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dagli atti dell’Unione e dagli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi dall’Unione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Nell’esercizio delle sue funzioni l’Ufficio: fornisce agli Stati membri l’assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione dalle frodi; contribuisce all’elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione; promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l’Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni e lo svolgimento di indagini.

Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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