Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 ottobre 2023 due comunicazioni della Commissione europea con le Q&A di attuazione del regime del Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento tassonomia).
Q&A Atto delegato Clima
Con la Comunicazione C/2023/267 la Commissione europea fornisce chiarimenti tecnici relativamente ai criteri di vaglio tecnico fissati dal Regolamento delegato (UE) 2021/2139 (c.d. atto delegato «Clima»).
L’atto delegato Clima definisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività economiche (c.d. attività allineate alla tassonomia) al fine di determinare se si possa considerare che queste contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
L’applicazione dei suddetti criteri permette alle imprese di dimostrare l’allineamento alla tassonomia, individuando altresì le possibilità di miglioramento di attività economiche ammissibili alla tassonomia, ma non ancora allineate.
Q&A Atto delegato Informativa
Con la Comunicazione C/2023/305 la Commissione europea fornisce ulteriori orientamenti sulle informazioni da comunicare a norma del Regolamento delegato (UE) 2021/2178 (c.d. atto delegato «Informativa»).
L’atto delegato Informativa specifica gli obblighi di informativa delle imprese ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia per quanto concerne l’ammissibilità e l’allineamento alla tassonomia delle loro attività.
Dal 1 gennaio 2023 le imprese non finanziarie comunicano i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi alla tassonomia.
Dal 1 gennaio 2024 le imprese finanziarie inizieranno a comunicare i rispettivi coefficienti di attivi verdi (GAR, green asset ratio)/coefficienti di investimenti verdi (GIR, green investment ratio).
L’atto delegato Informativa impone alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI comunicati dalle loro controparti (ad esempio le imprese non finanziarie) quando calcolano il GAR/GIR.
Inoltre il Regolamento SFDR sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari obbliga i partecipanti ai mercati finanziari ad utilizzare i KPI comunicati dalle imprese che beneficiano di investimenti per valutare il livello di prestazione ambientale dei prodotti finanziari commercializzati.