Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
Le presenti disposizioni danno attuazione all’articolo 4-sexies.1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per quanto concerne gli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorità competenti.
Le disposizioni sulle segnalazioni vanno ad integrare il framework nazionale ed europeo del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
Tra le novità delle presenti disposizioni:
- viene stabilito al 25 gennaio di ogni anno il termine per l’invio a Banca d’Italia da parte dei fornitori autorizzati delle segnalazioni periodiche sui progetti finanziati tramite le piattaforme;
- si individuano in Banca d’Italia e Consob le Autorità preposte alla ricezione delle informazioni sulle date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione;
- vengono definiti i contenuti delle comunicazioni alla Banca d’Italia da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, relativi:
- agli accordi di esternalizzazione in essere, da comunicarsi con cadenza annuale;
- all’acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore stesso o che comportano la possibilità di esercitare il controllo del fornitore;
- alla valutazione degli esponenti aziendali.
La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 22 gennaio 2024.