I “costi relativi alla sicurezza” (c.d. aziendali o da “rischio specifico”) non possono essere pari a zero e, pertanto, vanno sempre correttamente quantificati dal concorrente che partecipa ad una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, partendo naturalmente dal contesto normativo di riferimento, che di seguito si prova a riassumere:
– ai sensi dell’articolo 82, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
– l’articolo 86, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”
– infine, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
Ebbene, dalla sopra riportata normativa di riferimento si evince che i concorrenti ad una procedura di gara ad evidenza pubblica debbano sempre e comunque indicare nella propria offerta i “costi relativi alla sicurezza” (c.d. aziendali).
Tuttavia, appare altrettanto chiaro e pacifico che l’obbligo di dichiarare i costi/oneri della sicurezza aziendale rappresenta una questione differente rispetto all’eventualità in cui un concorrente abbia invece dichiarato che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad Euro 0,00.
È dunque opportuno analizzare, a questo punto, in che modo la giurisprudenza e la prassi amministrativa abbiano in concreto affrontato e risolto questa particolare e specifica tematica.
Un più recente arresto giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 2941, la quale conferma TAR Puglia Bari, Sez. I, 22 ottobre 2014, n. 1379) afferma che “E’ legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di una ditta che, per ciò che concerne i costi di sicurezza aziendale (“rischio specifico”), ha indicato una percentuale dello 0,0%, atteso che gli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008, norme imperative ed inderogabili, prevedono l’obbligo di indicare, negli appalti pubblici, i costi di sicurezza aziendale (“rischio specifico”), elemento essenziale per la certezza, determinatezza e congruità dell’offerta, indisponibili e incomprimibili data la loro natura e le finalità perseguite, a pena di esclusione anche se non prevista nel bando. D’altra parte, la percentuale di incidenza dello 0,0% equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica”.
Né tantomeno, come viene ulteriormente argomentato nelle sopra citate sentenze, rilevano le considerazioni del concorrente in questione “sul fatturato pregresso, sulle economie aziendali e sull’ammortamento dei costi nell’anno di esercizio”, che lo avrebbero indotto ad indicare (rectius, che giustificherebbero, a detta di tale concorrente) che i costi della sicurezza per l’esecuzione dell’appalto fossero appunto pari a zero.
Infine i giudici aditi, partendo dal presupposto che i costi della sicurezza rappresentato “un elemento essenziale dell’offerta economica”, aggiungono inoltre che “La carenza di un elemento essenziale ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici e già in sede di dichiarazione è da ritenere sanzionata con l’esclusione dalla gara, con esclusione del soccorso istruttorio, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 39 D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014”.
In tema di illegittimità dell’ammissione in una gara di appalto di un concorrente che, in contrasto con quanto prescritto dalla lex specialis di gara, ha indicato gli oneri per la sicurezza in un importo pari ad Euro 0,00, precisa altresì la giurisprudenza (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 268) che “Nel caso in cui il bando di una gara prescriva espressamente che, nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006, le ditte concorrenti dovranno esplicitare i costi relativi alla sicurezza, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura, è illegittima l’ammissione nella gara stessa di una ditta che, per tale voce, ha indicato un importo pari a Euro 0,00. Infatti, all’omessa specificazione degli oneri di sicurezza va equiparata l’indicazione degli stessi in un importo pari a “zero”, ove risulti evidente l’insostenibilità di una previsione di assoluta mancanza dei relativi costi, in relazione alle specifiche modalità esecutive del contratto di appalto”.
Alla stregua del principio, nella specie, è stata ritenuta illegittima l’ammissione in gara, in quanto la ditta interessata aveva giustificato la scelta di indicare gli oneri di sicurezza aziendale in un importo pari a “zero” in ragione della “… produzione localizzata esclusivamente in azienda, l’assorbimento di tale costo tra quelli della sicurezza del personale operante presso gli stabilimenti della ricorrente, l’essere un lavoro prettamente intellettuale …”.
In sostanza, come ha altresì chiarito la sopra citata pronuncia, l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in un importo pari a “zero” “non la si può giustificare neppure con l’eventuale natura eminentemente intellettuale del servizio oggetto d’appalto, in quanto anche in un servizio intellettuale non v’è assenza di rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori dell’impresa affidataria del servizio, bastando solo pensare, quali costi specifici per i pericoli connessi alla presenza “nel” luogo di lavoro (v. art. 82, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006), ai rischi alla salute derivanti dall’uso di strumenti informatici”.
All’omessa specificazione degli oneri di sicurezza va pertanto equiparata l’indicazione degli stessi in un importo pari a “zero”, ove risulti evidente l’insostenibilità di una previsione di assoluta mancanza dei relativi costi.
Né l’indicazione degli oneri di sicurezza pari ad Euro 0,00 può essere giustificata con la circostanza che gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza (che, si badi, rappresentano una diversa tipologia di oneri della sicurezza) siano inesistenti, attesa l’autonomia di questi rispetto ai costi aziendali o “interni”, i soli rimessi all’indicazione dei concorrenti.
Conclude, infine, la citata giurisprudenza – peraltro recentemente avallata dalle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato 20 marzo 2015, n. 3 e 2 novembre 2015, n. 9 – che neppure soccorre in tali casi la regola del soccorso istruttorio ex art. 46 (“Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione”) del D.Lgs. n. 163/2006, “non essendo la stessa abilitata a consentire integrazioni postume di indicazioni relative all’offerta mancanti agli atti di gara e ritenute essenziali a pena di esclusione, per risultare altrimenti violato il principio della par condicio competitorum”.