Pubblicato l’aggiornamento n. 33 del 23 giugno 2020 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» con cui è stato introdotto nella Parte III il Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”.
Tale nuovo Capitolo 11 reca la disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, finora contenuta nella Circolare n. 263/2006, al fine di aggiornarla al nuovo quadro normativo (modifiche del TUB e introduzione del CRR) ed escludere, a determinate condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall’applicazione dei limiti prudenziali.
In particolare, sono escluse dall’ambito dei limiti all’assunzione dei rischi verso soggetti collegati le partecipazioni assicurative non dedotte dai fondi propri sia nel caso in cui sono detenute nell’ambito di conglomerati finanziari, sia nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’articolo 471 CRR.
Le banche applicano le nuove disposizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2020.
Contestualmente, è stato pubblicato l’aggiornamento n. 14 del 23 giugno 2020 alla Circolare Banca d’Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 recante «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati», con cui viene modificata la normativa segnaletica delle banche per adeguarla alle suddette modifiche intervenute nella disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati.