E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 dicembre 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/2832 che incrementa il massimale relativo agli aiuti di importanza minore (cd. aiuti “de minimis”) per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
In generale, a norma del diritto dell’Unione, si definiscono aiuti “de minimis” tutti quelli aiuti concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo, che non superino un importo prestabilito.
Nello specifico, il Regolamento delegato (UE) 2023/2832 porta da 500.000 Euro a 750.000 Euro il massimale al di sotto del quale gli aiuti ricevuti da un’impresa nell’arco di un triennio possano considerarsi “de minimis”, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Tale massimale, tuttavia, è rivolto unicamente alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Possano definirsi tali, a norma del Regolamento, quelle imprese che abbiano ricevuto in forma scritta o elettronica un atto che le incarichi di prestare il servizio di interesse economico generale per il quale l’aiuto è concesso.
Come noto, i finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, par. 1 del TFUE, costituiscono aiuti di Stato, e sono pertanto soggetti a notifica alla Commissione, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 TFUE, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica.
Pertanto, con Regolamento (UE) 2015/1588, il Consiglio ha deciso che potevano rientrare in una di queste categorie i cd. aiuti “de minimis”, i quali, pertanto, non soddisfacendo tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica.
La Commissione ha chiarito, in numerose decisioni, la nozione di “aiuto” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE e, nel Regolamento (UE) 2023/2831 ha stabilito un massimale generale al di sotto del quale l’auto può essere qualificato come de minimis, e, pertanto, l’articolo 107, par. 1 TFUE può considerarsi inapplicabile.
In particolare, per i servizi di interesse economico generale (art. 106 TFUE), la Commissione, con Regolamento (UE) n. 360/2012, aveva inoltre stabilito che gli aiuti concessi a imprese che forniscono tali servizi, possono essere considerati de minimis a condizione che l’importo totale degli aiuti concessi e ricevuti sia inferiore a 500.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Con il Regolamento Delegato (UE) 2023/2832, ed alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012, la Commissione intende quindi adeguare a 750.000 Euro i massimali “de minimis” relativamente agli aiuti a favore dei servizi di interesse economico generale, in modo da tener conto di alcune modifiche apportate al Regolamento sugli aiuti “de minimis” (UE) 2023/2831, e al fine di garantire la coerenza del diritto dell’Unione.
Pertanto, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale saranno esentate dall’obbligo di notifica ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, in tutti i casi in cui abbiano ricevuto aiuti inferiori ad 750.000,00 Euro nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari.
Tale massimale, secondo la Commissione, è quello che consente di ritenere che quell’aiuto non possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e nemmeno falsare la concorrenza.