Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023 il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali connesse alla concessione del Superbonus 110.
Trattasi in particolare delle misure di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Come noto il Superbonus 110 rappresenta l’agevolazione fiscale consistente nella detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici.
Il nuovo decreto sul Superbonus 110 riconosce quindi l’attribuzione del credito d’imposta ai contribuenti che abbiano scelto l’opzione della cessione o sconto in fattura di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, in tutti i casi in cui i lavori siano stati eseguiti ed asseverati entro il 31 dicembre 2023.
Per i lavori ancora da eseguire, dal 1° gennaio 2024 verranno mantenute le percentuali previste dal vigente regime.
Tuttavia, ai contribuenti con redditi inferiori a 15.000 euro che abbiano raggiunto, al 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, il Superbonus 110 sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nei limiti delle risorse disponibili.
Il riconoscimento del Superbonus 110 avverrà secondo modalità che verranno stabilite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con apposito decreto da emettere entro sessanta giorni. Tale contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.