In tema di legittimità della procedura di notifica ex art. 15 legge fall., dettata dalle esigenze di celerità connaturate alla procedura fallimentare, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 4 novembre 2022, n. 32533 – Pres. Ferro, Rel. Fidanzia) ha ritenuto legittima la notifica dell’istanza di fallimento eseguita personalmente al liquidatore della società estinta e cancellata dal registro delle imprese anziché presso la vecchia sede, ove questa si riveli addirittura più garantista nei confronti del debitore, consentendogli di esercitare più agevolmente il diritto di difesa.
Nel caso in esame la Suprema Corte ha, altresì, ritenuto che il fideiussore, escusso dal creditore garantito, che non ha provveduto al pagamento del debito, non è legittimato a proporre istanza di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio per l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., atteso che tale azione non lo munisce di un titolo idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale.
La Suprema Corte ha richiamato il seguente principio di diritto: “la condizione legittimante l’istanza di fallimento di cui al L. Fall art. 6. prescinde dal contenuto della pretesa di credito e dal tipo di azione in altra sede giudiziale intrapresa a sua tutela, operando anche quando essa non integri una prestazione monetaria e purché tuttavia l’oggetto del credito sia tale da potersi convertire, all’instaurazione del concorso, in una posizione soggettiva astrattamente ammissibile al passivo.”.