Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2024 il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
Le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente entrano in vigore a partire dal 18 gennaio 2024.
Il decreto dà attuazione alla delega della Riforma fiscale nella parte relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.
Rispetto al testo approvato in sede preliminare dal Governo, sono state apportate alcune novità conseguenti ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, ovvero:
- Viene valorizzata la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
- Viene previsto l’obbligo di motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte in caso di atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente.
- Si è modificato il regime temporale del contraddittorio preventivo, con esclusione della proroga del termine ordinario di 60 giorni.
- Viene introdotta la disciplina della nullità, estesa ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.
- Vengono ampliate le ipotesi di autotutela obbligatoria, tra cui la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta, e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.
- Vengono qualificati come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria non conformi al contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.