Con Comunicazione del 17 marzo 2017 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti sui criteri segnaletici connessi alle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (CQS) e della pensione (CQP).
Le precisazioni, che riguardano il trattamento nelle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali), nella Centrale dei Rischi e in bilancio, hanno in particolare ad oggetto: l’ambito di applicazione dei criteri segnaletici indicati nella comunicazione del 4 giugno 2015 e relativa data di decorrenza; la segnalazione in Centrale dei rischi dell’ATC e del soggetto terzo interposto: censimento anagrafico e calcolo della soglia di censimento; operazioni CQS e CQP classificate fra le esposizioni oggetto di concessioni; attivazione tardiva e periodo di franchigia; segnalazione dei giorni di scaduto; operazioni CQS o CQP con intervento di un intermediario terzo che cura solo l’incasso delle rate; operazioni CQS o CQP con intervento di un intermediario terzo che rilascia la garanzia del “riscosso per non riscosso”; operazioni di CQS o CQP con assenza di “sinistro”; operazioni di CQS o CQP con presenza di “sinistro”; segnalazione delle rate scadute in caso di azione di regresso nei confronti del cliente; trattamento dei crediti interessati dalla procedura di recupero in accodamento prevista dall’INPS; disciplina in materia di trasparenza; segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.