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Ires enti non commerciali: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

15 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul regime agevolato IRES per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, di cui all’art. 1, c. da 44 a 47, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

L’Agenzia è tornata, in particolare, sulla portata e sull’ambito applicativo della misura che ha introdotto un’Ires ridotta per gli enti non commerciali (art. 6 D.P.R. 601/1973), completando il quadro delineato dalla precedente Circolare n. 15/2022.

Più nel dettaglio, il primo punto affrontato dalla circolare in oggetto riguarda l’attività no profit svolta dalle Fondazioni di origine bancaria (FOB) in modo indiretto, tramite erogazione di contributi ad altri enti no profit: secondo l’A.d.E., tali attività, per recepire la riduzione dell’imponibile Ires, devono essere le uniche espletate dall’ente in modo diretto ed esclusivo.

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la Circolare n. 15/2022 aveva in precedenza già chiarito che la riduzione Ires può applicarsi ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare, purché siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

La Circolare in oggetto torna ora sul requisito della “gratuità”, poiché vi sono delle attività per cui l’ente ecclesiastico riceve in ogni caso dei contributi o dei rimborsi spese (come le quote per la formazione dei religiosi o quelle per l’iscrizione al catechismo).

L’A.d.E. chiarisce quindi che tali contributi, se ricevuti nello svolgimento dell’attività istituzionale, non pregiudicano il carattere della gratuità.

Quanto alla gestione del patrimonio storico immobiliare, l’Agenzia afferma che la riduzione Ires può applicarsi ai proventi derivanti dalla locazione di tale patrimonio immobiliare, unicamente se i canoni vengono destinati all’attività istituzionale dell’ente e non sia configurabile, pertanto, un’attività d’impresa.

Per l’Agenzia potrebbe realizzarsi una gestione commerciale, ad esempio, quando l’ente abbia una pluralità di immobili che concede in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzando gli annunci anche attraverso portali telematici, fornendo inoltre una serie di servizi che evidenzino quindi un sistema complesso.

Diversamente, la semplice riscossione di canoni anche se riferita a un numero consistente di immobili, non implica di per sé lo svolgimento di un’attività commerciale.

Tale impiego, chiarisce l’Agenzia, non deve necessariamente avvenire integralmente e nel medesimo periodo d’imposta: l’eventuale uso parziale dei proventi conseguiti, non comporta per l’ente religioso la decadenza dall’agevolazione fruita, se viene provato l’utilizzo di tali risorse per fini istituzionali, anche se ripartito in più annualità.

Come chiarito ancora dalla circolare n. 15/2022, la riduzione Ires vale anche per i redditi derivanti da attività diverse da quelle di religione o di culto, come quelle commerciali, purché siano esercitate in via marginale e si pongano in rapporto di strumentalità con i fini religiosi istituzionali.

A mero titolo di esempio, possono fruire dell’agevolazione Ires i proventi derivanti dalla gestione di bar parrocchiali o dell’oratorio, ubicati in locali interni alla struttura dell’ente religioso privi di accesso diretto da strada, aventi finalità di aggregazione sociale, in continuità con l’azione di educazione e formazione cristiana.

Un’altra importante precisazione riguarda gli Istituti per il sostentamento del clero (ISC): l’Agenzia chiarisce, conformemente alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 1164/2023, n. 9409/2023, n. 9394/2023 e n. 10400/2023) che l’agevolazione Ires sui proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare vale anche per tali istituti, a patto che sia assente il carattere imprenditoriale e le risorse siano impiegate nell’attività istituzionale.

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