La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 20 febbraio un webinar organizzato di approfondimento sul tema della nullità delle clausole di determinazione degli interessi dei finanziamenti legate alla manipolazione dell’Euribor accertata dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
Negli ultimi anni si è discusso circa il valore probatorio da attribuire a tale decisione della Commissione, al fine della concessione del rimedio invalidante, nonché della sua efficacia rispetto ad istituti di credito esterni all’accordo anticoncorrenziali.
Con importante decisione del 13 dicembre 2023, la Cassazione si è pronunciata per la prima volta sul tema, affermando la nullità della clausola di determinazione del tasso, sul presupposto che la suddetta decisione della Commissione antitrust europea configuri prova privilegiata a supporto della domanda di nullità.
Per la Cassazione, tale valore di prova privilegiata prescinde dal fatto che l’istituto finanziatore sia soggetto interno o esterno all’intesa illecita, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
Molto rilevante appare l’impatto potenziale di tale orientamento della Cassazione sul sistema bancario e finanziario, anche considerato che questo appare potenzialmente idoneo a riflettersi su tutti i finanziamenti a tasso variabile interessati e sui prodotti finanziari derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’Euribor e all’Eonia e interessati dalla decisione.
Il webinar intende quindi approfondire il tema della nullità delle clausole per correlazione con la manipolazione dell’Euribor alla luce dell’orientamento della Cassazione ed il suo ambito applicativo, vagliando le diverse questioni quali quantitative legate alla definizione dei contratti interessati, nonché le ricadute potenziali sul sistema.
Maggiori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link.