Con ordinanza n. 37932 del 28 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi, ormai consolidati in giurisprudenza, circa la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. per i debiti residui della società estinta per cancellazione volontaria dal registro delle imprese, affrontando la questione della sussistenza dell’interesse ad agire del creditore nei confronti degli ex soci nell’ipotesi in cui questi non abbiano goduto di alcuna ripartizione in base al bilancio finale di liquidazione.
Nel caso di specie, l’erede del socio unico e liquidatore della società, medio tempore deceduto, impugnava la cartella di pagamento notificatagli, derivante da avviso di accertamento divenuto definivo nei confronti della società, antecedentemente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
La Suprema Corte, dopo aver confermato che l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, con il trasferimento in capo ai soci dei debiti della società estinta, chiarisce che la circostanza per cui “i soci abbiano goduto o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (..) ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore”, ciò poiché “il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione”.
Dunque, ancora una volta, la Cassazione ha affermato che il limite previsto dall’art. 2495, comma 3, c.c., per cui “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”, non incide sull’interesse ad agire del ceditore, in questo caso l’Agenzia dell’Entrate, il quale potrebbe avere interesse “a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”.