Va escluso qualsivoglia effetto della riforma del c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal d. Igs. 12 gennaio 2019 n. 14, sul sistema dei reati fallimentari, ed in specie su quello della bancarotta fraudolenta, in presenza di un’evidente continuità normativa che connota i profili penalistici del nuovo Codice.
Ed anzi l’art. 329 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riproduce la lettera delle norme incriminatrici declinate nel R.D. 276/1942 sotto l’identica rubrica “Fatti di bancarotta fraudolenta”.
Non vi è pertanto alcuna discontinuità del precetto penale (né la risposta sanzionatoria risulta diversa) che subentrerà all’attuale disciplina.