L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il progetto finale di modifica alle norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 relative agli obblighi di segnalazione dei fondi propri, per il rischio di mercato, ai sensi dell’art. 430 del CRR.
Con l’avvicinarsi dell’attuazione della revisione del portafoglio di negoziazione (fundamental review of the trading book – FRTB) nell’UE, l’EBA ha rivisto le informazioni da segnalare sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, nell’ambito dei metodi alternativi, e le ha integrate con informazioni sulle riclassificazioni degli strumenti tra i libri regolamentari.
L’art. 430 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali – CRR) impone infatti agli enti precisi obblighi di segnalazione alle autorità centrali in ordine ai requisiti prudenziali: le modifiche dell’EBA pubblicate tengono altresì conto delle prossime modifiche al CRR introdotte dal CRR3.
Le modifiche alle norme tecniche di attuazione integrano le informazioni di alto livello sul metodo standardizzato alternativo (ASA) riportate dal 2021, con dettagli sugli strumenti e sulle posizioni in ambito ASA, nonché informazioni sintetiche e dettagliate sugli strumenti e sulle posizioni nell’ambito dell’approccio alternativo dei modelli interni (alternative internal model approach – AIMA).
Le norme tecniche modificate introducono anche un modello semplificato che rileva le informazioni sulla riclassificazione di strumenti fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione di un ente.
Gli obblighi di segnalazione rivisti, esclusa la segnalazione sulle riclassificazioni, si applicheranno dal 31 marzo 2025.