L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 483 del 29 dicembre 2023, ha chiarito una questione relativa alla cessione di crediti connessi a bonus edilizi, in ordine all’identificazione degli acquirenti di ”ultima cessione” del credito da bonus edilizi, se titolari di un conto deposito.
In particolare, viene chiarito se tra i soggetti che possano rendersi acquirenti di “ultima cessione’” da parte di banche o soggetti appartenenti a gruppi bancari, possano essere ricondotti anche coloro che abbiano in essere con l’istante un conto deposito, e non solo di conto corrente.
L’Agenzia ricorda che l’art. 29 bis del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, modificando l’originaria portata dell’art. 121, c. 1, lett. a) e b) del decreto Rilancio, ha introdotto la possibilità, per gli istituti finanziari, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Per effetto di tali disposizioni, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano ”clienti professionali” (diversi dai consumatori), senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti ”qualificati”, fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
A tal proposito, si osserva che la ratio delle modifiche apportate all’art. 121 del decreto Rilancio, è quella di coniugare l’esigenza di consentire la cessione di crediti connessi ai cd. bonus edilizi, con quella di evitare o contrastare le frodi.
In tal senso anche la modifica all’art. 121, c. 1, del decreto Rilancio, sostituendo il riferimento a ‘clienti professionali privati con soggetti diversi dai consumatori ha ampliato il novero dei cessionari qualificati, consentendo alle banche di cedere i crediti da bonus edilizi a tutti i soggetti loro clienti quindi a società e professionisti, con la sola eccezione dei ”consumatori”.
Pertanto, qualora il sottoscrittore di un conto deposito, sia il medesimo soggetto titolare del ”conto d’appoggio”, consistente in un conto corrente detenuto presso un altro ente finanziario, la predetta identità soggettiva, consentirebbe, a parere dell’Agenzia, di contenere il rischio di frodi fiscali, restando monitorabili i flussi connessi alla cessione dei menzionati crediti tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori) che hanno sottoscritto un conto deposito, la cui operatività è connessa a un conto corrente intestato al medesimo titolare, seppur in altro istituto di credito.
Sulla base di tali previsioni contrattuali , quindi è consentito operare la cessione dei crediti connessi ai cd. bonus edilizi ai clienti che sottoscriveranno altresì un conto deposito.