Con Comunicazione del 15 luglio 2015 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza.
Sul punto si ricorda come, con il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 “Matrice dei conti” del 20 gennaio 2015, sono state modificate le definizioni di attività finanziarie deteriorate allo scopo di allinearle alle nuove nozioni di Non-Performing Exposures e Forbearance definite dall’Autorità Bancaria Europea e approvate dalla Commissione Europea.
Rispetto al quadro preesistente, nel nuovo regime sono esclusi dalle categorie di deterioramento (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e dalle esposizioni oggetto di concessioni gli strumenti finanziari allocati nel portafoglio contabile “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.
La presente comunicazione fornisce chiarimenti circa le modalità da seguire per la segnalazione:
a) degli strumenti finanziari di negoziazione e dei derivati, nell’ambito di quelle voci sulla “qualità del credito” dove è richiesta la segnalazione sia delle attività deteriorate sia di quelle in bonis;
b) delle attività che alla data del 31 dicembre 2014 risultavano classificate nelle categorie degli incagli e dei ristrutturati, nelle voci relative alle variazioni delle attività finanziarie deteriorate e delle esposizioni oggetto di concessioni.