Con sentenza n. 27823 del 2 ottobre 2023 la Sezione V della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Macagno) si è espressa a favore dell’applicazione del metodo di ammortamento alla francese in caso di rateizzazione di debiti fiscali, escludendo che questo comporti violazione del divieto di anatocismo.
L’art. 1283 C.c., infatti, vieta unicamente la produzione di interessi su interessi scaduti.
Diversamente, il sistema di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo, infatti, ogni rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti, e solamente, gli interessi dovuti per il periodo cui la rata afferisce.
L’importo quindi viene pagato integralmente con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.
Tuttavia, ciò non implica capitalizzazione degli interessi, posto che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati solamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l’importo che sia stato già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La capitalizzazione composta risulta quindi del tutto autonoma rispetto all’anatocismo, rappresentando solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.
Rappresenta, in altri termini, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Di seguito il principio di diritto espresso dalla Corte.
In materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, l’applicazione del c.d. “metodo di ammortamento alla francese”, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nell’art. 19, comma 1 ter del DPR n. 602/1973, da ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie.