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Operazioni di chiusura per l’esercizio 2023: le istruzioni RGS per gli Uffici di Ragioneria

23 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con circolare n. 36 del 28 dicembre 2023, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) pianifica gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura delle scritture per l’esercizio finanziario 2023.

Inoltre, predispone, in allegato, un documento contenente le istruzioni alle quali gli Uffici di Ragioneria Territoriale dello Stato dovranno attenersi, per comunicare al Sistema informativo, i dati necessari per la produzione automatica degli allegati ai decreti di accertamento dei residui, nonché per la predisposizione del conto consuntivo.

In particolare, i Direttori delle Ragionerie Territoriali dovranno curare l’efficace programmazione delle attività da porre in essere per le operazioni di chiusura relative all’esercizio finanziario 2023, nonché l’applicazione delle istruzioni contenute nel capitolo 7 dell’allegato.

Ciò, al fine di consentire il rispetto del termine, previsto dalla consueta circolare per l’accertamento dei residui di bilancio e perenti, entro il quale dovranno essere trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i D.A.R. relativi agli stanziamenti in tutto o in parte assegnati agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate.

Al momento della parifica del D.A.R. da parte della Corte dei conti, viene infatti inibita qualunque operazione di modifica: se fosse necessario apportare delle variazioni, gli Uffici di Ragioneria dovranno prendere gli opportuni contatti con la Corte dei conti al fine della sospensione o revoca della parifica del decreto di accertamento dei residui del capitolo interessato e successivamente i medesimi Uffici dovranno chiedere la riapertura della gestione del capitolo per apportare le necessarie rettifiche.

La RGS ricorda, in particolare, a mezzo della circolare in oggetto, che, a partire dall’anno 2023, l’art. 15, c. 8, lett. b), del D.L. n. 176 del 18/11/2022 ha posto fine alla sperimentazione prevista dall’art. 4-quater, c. 1, lettere b) e c) del D.L. n. 32/2019; pertanto, i termini di conservazione dei residui passivi per le spese in conto capitale e le disposizioni sulle economie da reiscrivere in DLB successivi per le autorizzazioni di spese pluriennali, tornano ad essere quelli previsti dalle norme di contabilità (art. 34-bis comma 3 e art. 30 comma 2 lettera b) L. 196/2009).

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