L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 27/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale rilevanza, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di plusvalenze realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa nell’ambito di un concordato preventivo.
Attualmente, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (articolo 86, comma 5, del TUIR).
Ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il vigente sistema impositivo di tale imposta, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.
In relazione alle società di capitali di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 446 del 1997, non esercenti le attività di cui agli artt. 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 C.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
Proprio in relazione ai marchi d’impresa, l’art. 5, c. 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 446/1997, espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
Inoltre, relativamente alla disciplina IRAP, non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo; pertanto, l’Agenzia ritiene che, in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni, trovi applicazione l’ordinaria disciplina IRAP, tranne nel caso in cui derivino da operazioni di cessione d’azienda.
Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, l’Agenzia delle Entrate, in relazione al caso in esame, ritiene che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assumerà rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie (artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997), alla luce della sua classificazione contabile.