ESMA ha pubblicato lo scorso 2 febbraio 2024 una Q&A in tema obblighi di comunicazione in caso di interruzione del rating o di revoca dello stesso.
In particolare, veniva richiesto all’ESMA in che modo un’agenzia di rating del credito avrebbe dovuto garantire un livello sufficiente di trasparenza in caso di interruzione del rating ai sensi dell’art. 10, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1060/2009 (CRA), ovvero se ci si aspetta un diverso livello di trasparenza in caso di revoca del rating.
ESMA ricorda che la revoca di un rating dovrebbe essere accompagnata da un livello adeguato di comunicazione che includa le ragioni complete della revoca.
Tali informazioni dovrebbero essere comunicate tempestivamente e in modo non selettivo, e ciò vale anche nel caso in cui:
- un rating viene pubblicato in modo errato e poi interrotto
- un rating viene pubblicato e poi erroneamente interrotto
- un rating e le relative informazioni vengano rimossi dal sito web di un’agenzia di rating del credito
In conclusione, per ESMA il livello di trasparenza che accompagna una revoca non deve essere inferiore a quello garantito in caso di interruzione del rating.
Tutti i rating e le prospettive dei rating dovrebbero essere presentati ed elaborati in conformità ai requisiti della sezione D dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito e delle Linee guida dell’ESMA sulla divulgazione dei rating di credito (ESMA33-9-320).