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Regolamento EMIR: le nuove indicazioni dell’ESMA

5 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato lo scorso 2 febbraio 2024 cinque nuove Q&A e aggiornato una precedente, tutte relative al Regolamento EMIR.

ESMA si sofferma sul campo in cui le controparti devono segnalare se il portafoglio di derivati compensati è garantito secondo il modello CTM (Collateralise-to-Market) o STM (Settle-to-Market).

Per ESMA non esiste un campo separato per segnalare quale modello è stato utilizzato per un determinato portafoglio.

Per garantire che gli utenti dei dati possano interpretare correttamente i valori segnalati, le controparti dovrebbero indicarlo come parte del nome del portafoglio di garanzie utilizzando il prefisso “STM” quando viene utilizzato il modello Settle-to-Market: ad esempio, se attualmente il codice del portafoglio segnalato per un determinato portafoglio è 12345ABCDE, nell’ambito di EMIR REFIT il codice potrebbe essere aggiornato a STM12345ABCDE.

ESMA si sofferma sulla possibilità che le controparti e le entità responsabili della rendicontazione debbano aggiornare, durante il periodo di transizione, i codici cliente non conformi ai requisiti stabiliti dall’EMIR REFIT.

Per ESMA, le controparti e le entità responsabili della segnalazione sono tenute ad aggiornare tutti i campi (ad eccezione degli UTI) al più tardi entro la fine del periodo di transizione di 180 giorni, o prima, ogniqualvolta sia necessario segnalare un evento rilevante del ciclo di vita.

Inoltre, poiché non è consentita la modifica di un codice cliente una volta segnalato, le controparti e le entità responsabili della segnalazione dovrebbero applicare la procedura per l’aggiornamento dell’identificativo di cui all’art. 8 dell’ITS sulla segnalazione, e descritta nella sezione “Procedura quando una controparte subisce un’azione societaria” delle Linee guida.

  • La terza Q&A (2094): modalità di segnalazione di una controparte ai sensi dell’art. 1, par. 4 lett. a) e b) del Regolamento EMIR

L’istante ha chiesto ad ESMA come deve essere segnalata una controparte che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 648/2012 nel campo 11 della tabella 1 degli RTS sulla segnalazione ai sensi di EMIR REFIT, “Natura della controparte 2”.

Per ESMA, nel caso in cui una controparte che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), dell’EMIR sia identificata come “Altra controparte“, essa dovrebbe essere classificata come “Altro” nel campo 11 della tabella 1 delle RTS sulla segnalazione ai sensi dell’EMIR REFIT, “Natura della controparte 2“.

  • La quarta Q&A (2095): trasferimento dati da un partecipante ai repertori di dati sulle negoziazioni 

Come chiarito nelle Linee guida sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’EMIR e dell’SFTR, in caso di trasferimento di dati richiesto da un partecipante al TR, i TR dovrebbero trasferire solo l’ultimo stato dei derivati in essere (“Trade State Report”, TSR).

Secondo ESMA i TR devono seguire le linee guida sul trasferimento dei dati anche per quanto riguarda le informazioni sui programmi previsionali e portare solo le TSR che non contengono le informazioni complete sui programmi previsionali.

Per garantire un’accurata rappresentazione dei valori dei programmi previsionali nella TSR generata dal nuovo TR, la controparte deve comunicare al nuovo TR una modifica contenente le informazioni complete del programma previsionale, che consentirà al nuovo TR di aggiornare la TSR con i valori pertinenti.

  • La quinta Q&A (2096): accesso della BCE alla banca dati GLEIF per i derivati delle controllate delle entità rilevanti

La tavola 102 degli Orientamenti specifica che la banca dati GLEIF dovrebbe essere utilizzata per determinare i diritti di accesso dei membri rilevanti del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti, nell’ambito di un meccanismo di vigilanza unico, quando si applica il filtraggio per i campi 2.144 “Entità di riferimento”, 1.4 “Controparte 1 (Controparte dichiarante)”, 1.9 “Controparte 2”, 1.15 “ID intermediario” e 1.16 “Membro compensatore”.

L’istante chiede dunque ad ESMA se le autorità in questione dovrebbero avere accesso anche ai derivati che coinvolgono le controllate delle entità rilevanti e, in caso affermativo, come dovrebbero essere determinati i diritti di accesso.

Per ESMA, i membri del SEBC, così come qualsiasi altra autorità di cui all’art. 2, paragrafi 11 e 13, dell’RTS 151/2013, dovrebbero avere accesso ai dati sulle operazioni in derivati in cui sono coinvolte le controllate dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza.

Per determinare se un’entità è una controllata di un’entità sottoposta a vigilanza, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero utilizzare i dati sulle relazioni (i cosiddetti dati di livello 2) presenti nel database GLEIF.

  • Q&A già pubblicata e aggiornata in data 26 gennaio 2024

Tale Q&A riguarda quali sono le parti che devono segnalare i contratti ETD (Exchange Traded Derivatives)

ESMA evidenzia come, per raggiungere l’obiettivo di identificare le posizioni di rischio, tutti i seguenti soggetti saranno considerati controparti delle operazioni in derivati e quindi soggetti all’obbligo di segnalazione EMIR:

  1. La CCP che compensa il contratto derivato
  2. I membri compensatori della CCP che compensano il contratto derivato
  3. Le imprese di investimento MiFID coinvolte nel contratto derivato nonché quelle coinvolte nella catena di negoziazione ogni volta che si assumono il rischio dell’operazione in derivati in virtù del rapporto contrattuale con le loro controparti (in particolare, con il membro compensatore)
  4. Altre parti che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti e che si assumono il rischio derivante dall’operazione in derivati, tranne quando sono esenti a causa del loro status.

Tutte queste parti hanno l’obbligo di segnalare qualsiasi operazione con le proprie controparti derivante da un contratto derivato.

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