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Giurisprudenza

Leasing e usura: vanno inclusi i costi delle polizze assicurative

13 Febbraio 2024

Cassazione Civile, Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 3545 – Pres. Scarano, Rel. Moscarini

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 3545 del 7 febbraio 2024, la Sezione III della Corte di Cassazione, in tema di leasing, ha espresso il proprio convincimento in ordine all’inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del TAEG, ai fini della verifica del c.d. tasso soglia a fini usura, con particolare riferimento alle Istruzioni di Banca d’Italia antecedenti al 2009.

Questo il principio di diritto in materia di leasing e usura espresso dalla Corte nel caso di specie:

In tema di leasing, ai fini della valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interesse corrispettivo debbono essere dunque conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, quest’ultima non potendo avere attuazione in mancanza della prima.

La Corte ha infatti ritenuto che la Corte di merito, nell’impugnata sentenza, ha fatto piena e corretta applicazione di tale principio, in particolare là dove, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, è pervenuta a ritenere le spese di assicurazione nella specie computabili per il calcolo nel TEG in ragione del ravvisato collegamento negoziale tra le spese per l’assicurazione ed il contratto di finanziamento, caratterizzate da sintomatica contestualità temporale.

Richiamando i precedenti giurisprudenziali in seno alla stessa Corte, la Terza Sezione ricorda che l’espressa inclusione, ai fini del calcolo del tasso, nel paragrafo C. 4, al punto 5) delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura adottate dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2009, anche delle spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, non debba essere intesa nel senso che, in precedenza, tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG.

Infatti, già in base alle Istruzioni della Banca d’Italia emanate nel corso del 2001, il riscontro andava specificamente operato in ogni caso con riferimento alla formula secondo cui «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. In particolare, sono inclusi … le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito».

Le Istruzioni erano (e sono) infatti conformi al principio segnato dal disposto dell’art. 644 c.p., poiché facevano (e fanno) leva proprio sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti dall’impresa bancaria, venendo proposti secondo un blocco unitario al mercato dei clienti: pertanto, il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente e va accertata, secondo quanto prescritto dalla parte finale del comma 5 dell’art. 644 c.p., nel singolo caso concreto, proprio come ha fatto la Corte di merito nel caso de quo.

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