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Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: ultimo aggiornamento Banca d’Italia

1 Febbraio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato dalla Banca d’Italia l’ 11° aggiornamento del 31 gennaio 2012 alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 contente “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

In particolare, l’aggiornamento tocca il tema delle operazioni di rimborso o riacquisto integrale o parziale di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza, che devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia secondo quanto previsto dalla normativa sul patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2).

In generale, il riacquisto e il rimborso non erano permessi laddove:

1) per effetto dell’operazione, il patrimonio di vigilanza scendesse al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia;

2) l’operazione avvenisse prima del decorso del termine minimo dall’emissione per l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato (opzione  call) o di riacquisto senza che si fosse proceduto alla sostituzione degli strumenti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente (c.d. replacement).

A seguito dell’aggiornamento sono mutate innanzitutto le condizioni alle quali la Banca d’Italia autorizza le suddette operazioni di rimborso o riacquisto, essendo stato eliminato l’obbligo di replacement.

In coerenza con l’evoluzione della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari) e del mercato, le nuove disposizioni di vigilanza, da un lato, pongono un’accresciuta enfasi sul Common Equity, dall’altro, rafforzano i requisiti per la computabilità nel patrimonio degli altri strumenti. In tal senso, evidenzia la Banca d’Italia, gli strumenti di capitale diversi dal Common Equity che non rispettano le caratteristiche previste dalla normativa internazionale per la computabilità nell’Additional Tier 1 e nel Tier 2, dovranno essere progressivamente sostituiti (phasing out).

Inoltre, al fine di ridurre i rischi per le banche connessi alle operazioni di riacquisto – fra cui il rischio di liquidità oltre ad altri rischi reputazionali e legali riconducibili alla natura non sempre professionale degli investitori interessati dalle operazioni di riacquisto – le nuove disposizioni di vigilanza:

– da un lato, prevedono precise condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;

– dall’altro, richiamano l’attenzione delle banche sul pieno rispetto degli obblighi previsti, in via generale, dall’ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e gestione dei conflitti di interesse.

Per quanto attiene l’autorizzazione di Banca d’Italia relativamente alle operazioni di rimborso/riacquisto, questa tiene conto del fatto che:

i) per effetto dell’operazione il patrimonio di vigilanza non scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla stessa Banca d’Italia;

ii) l’operazione non incida negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l’adeguatezza della posizione di liquidità della banca.

Nella valutazione delle istanze, la Banca d’Italia si riserva in ogni caso il potere di chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente o che l’eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve).

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