La Commissione per il Mercato interno e quella per l’Ambiente del Parlamento europeo hanno adottato il 14 febbraio una posizione sulle regole per la convalida delle dichiarazioni di marketing ambientale da parte delle aziende, ovvero sulla proposta di direttiva sul divieto di greenwashing (Green Claims Directive).
La Direttiva sulle dichiarazioni ambientali, infatti, integra il divieto di greenwashing già approvato dall’UE, e definisce il tipo di informazioni che le aziende devono fornire per giustificare le loro dichiarazioni di marketing ambientale in futuro, creando un quadro di riferimento e scadenze per la verifica delle prove e l’approvazione delle dichiarazioni e specifica cosa succede alle aziende che violano la legge.
In sintesi, questi i principali elementi sui quali è stata adottata la posizione:
- le aziende dovranno sottoporre ad approvazione tutte le future dichiarazioni di marketing ambientale prima di utilizzarle: secondo il testo adottato, le indicazioni saranno valutate da verificatori accreditati entro 30 giorni.
- le aziende che violano le regole possono essere escluse dagli appalti, ed incorrere in una multa pari ad almeno il 4% del loro fatturato annuo
- la Commissione stilerà un elenco di indicazioni e prodotti meno complessi che potrebbero beneficiare di una verifica più rapida o più semplice
- la Commissione avrà inoltre il compito di decidere se siano ancora possibili indicazioni ecologiche su prodotti contenenti sostanze pericolose
- le microimprese saranno escluse dai nuovi obblighi, e le PMI avranno un anno in più prima di applicare le regole
- è stato confermato il recente divieto sulle dichiarazioni ecologiche basate esclusivamente sui cosiddetti schemi di compensazione delle emissioni di carbonio: le aziende potranno ancora citare i sistemi di compensazione, solo se avranno già ridotto il più possibile le loro emissioni, e potranno utilizzare questi sistemi solo per le emissioni residue.
- sono previste regole specifiche per le dichiarazioni comparative (cioè annunci che mettono a confronto due beni diversi), anche se i due prodotti sono realizzati dallo stesso produttore: le aziende dovranno dimostrare di aver utilizzato gli stessi metodi per confrontare gli aspetti rilevanti dei prodotti; inoltre, le affermazioni sul miglioramento dei prodotti non potranno basarsi su dati risalenti a più di cinque anni prima.
Il progetto di relazione verrà sottoposto a votazione in una delle prossime sessioni plenarie e costituirà la posizione del Parlamento in prima lettura.