Il Tribunale di Padova (dott.ssa Maiolino), con provvedimento del 01.02.2024, reso nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio, ha affermato che una lettura letterale della norma non consente di presentare domande di insinuazione al passivo oltre il termine concesso dal Liquidatore.
A ciò non osta infatti la circostanza che l’art 14 sexies l. n. 3/2012 non qualifica espressamente il termine per l’insinuazione come perentorio, dato che la natura ordinatoria del termine incide solamente sulla possibilità di proroga dello stesso – ove richiesta prima della scadenza (si veda l’art. 154 cpc) – ma non comporta certo la possibilità di disconoscere rilievo alla sua scadenza.
Perentorio o meno, la scadenza del termine preclude il compimento della relativa attività, salva l’esistenza di comprovati motivi che giustifichino una rimessione in termini del creditore decaduto, per causa a lui non imputabile, secondo la regola generale dell’art. 153 c.p.c. (come potrà sostenersi ove il creditore non abbia ricevuto la comunicazione del Liquidatore e nulla sapesse sulla procedura).
Pertanto, conclude il Tribunale, se ne deve trarre la conclusione che con riferimento ai crediti concorsuali la domanda di ammissione al passivo deve essere formulata entro il termine allo scopo indicato dal Liquidatore a pena di decadenza.