IVASS ha posto oggi in pubblica consultazione le proposte di modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52/2022, al fine di attuare le disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli, introdotta dal D. L. n. 73/2022.
Le modifiche sono volte, in particolare, ad adeguare la disciplina vigente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell’art. 45, commi 3-octies e ss., del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal decreto legge n. 131/2023, e in particolare riguardano:
- l’art. 1, nel quale si intendono modificare i commi di riferimento dell’art. 45 del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal decreto legge n. 131/2023;
- l’art. 5, che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile, ed in particolare:
- i commi 1 e 6, prevedendo, in conformità alla modifica introdotta dal decreto legge n. 131/2023, che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l’impresa tenga conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, se previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 45, comma 3- duodecies, del decreto legge n. 73/2022.
- il comma 3, prevedendo che l’impresa inserisca in nota integrativa la tabella esplicativa allegata (allegato A) per la quale sono fornite specifiche istruzioni di compilazione (allegato B) e un’esemplificazione (allegato C).
IVASS ricorda che, nell’agosto 2022, il legislatore – considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari – aveva stabilito che, per il 2022, le imprese potessero valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021, anziché al valore di realizzazione: tuttavia, non potevano essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione (“riserva indisponibile”).
L’IVASS, in attuazione dei poteri conferiti dalle predette norme primarie, aveva pertanto adottato il Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022.
A settembre del 2023, il legislatore è tuttavia nuovamente intervenuto sulla predetta norma primaria con decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, riformulando l’art. 45 del decreto legge n. 73/20223.
In seguito a tale modifica le imprese di assicurazione possono dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, nel caso in cui così sia disposto con decreto del MEF ai sensi del comma 3-duodecies del citato art. 45, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
Il MEF, con decreto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso a tutto l’esercizio 2023 la facoltà per le imprese di assicurazione di tenere conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
Pertanto, il nuovo quadro normativo ha richiesto l’odierno intervento dell’Istituto sulla regolamentazione secondaria, anche per assicurare che l’ammontare degli utili distribuibili tenga conto dell’importo già distribuito per l’esercizio 2022, ed a tal fine è stato aggiornato il testo dei richiamati articoli di cui al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.
Le osservazioni, i commenti e le proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 9 marzo 2024, utilizzando la tabella allegata.