Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 2024/53159, in materia di Superbonus edilizio, ha disposto la proroga al 4 aprile 2024 del termine per l’invio delle comunicazioni relative alle detrazioni per le spese sostenute nel 2023, nonché delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
In particolare, l’art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito, avrebbero dovuto essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui erano state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tuttavia, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni di tali opzioni in materia di c.d. Superbonus, con il provvedimento allegato l’Agenzia delle Entrate ha deciso che le detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, possano essere inviate entro il 4 aprile 2024.