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Giurisprudenza

Promotori finanziari che patteggiano la pena e risarcimento del danno

27 Febbraio 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. III, 11 ottobre 2023, n. 28428 – Pres. Scarano, Rel. Moscarini

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione con sentenza n. 28428 del 11 ottobre 2023 (pres. Scarano, rel. Moscarini) torna a pronunciarsi in materia di sentenza di patteggiamento, nel processo civile, e più specificamente, in materia finanziaria, confermandone la rilevanza probatoria nelle cause di risarcimento del danno promosse nei confronti di promotori finanziari e banche. 

L’occasione sorge da una causa di risarcimento del danno, esperita contro un promotore finanziario e in solido, contro la banca operante come società di intermediazione mobiliare, in relazione alla condotta del primo che, per indurre i clienti ad aumentare il capitale investito, aveva dissimulato l’andamento negativo degli investimenti.

La condanna al risarcimento in primo grado era stata fondata su elementi indiziari ritenuti decisivi, tra cui la sentenza con cui il promotore aveva patteggiato la pena in sede penale.

La Corte d’Appello tuttavia era stata adamantina nel ritenere mancante la prova del fatto illecito.  

A seguito del ricorso in Cassazione, la Corte, confermando la propria giurisprudenza, stabilisce che la sentenza di patteggiamento esonera la parte che se ne voglia servire dalla prova sulla sussistenza dell’illecito, in quanto, non dissimilmente da una condanna, costituisce «un’ammissione di colpevolezza»; conseguentemente il giudice, qualora si discosti da quanto in essa accertato, è tenuto a «spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione».

Inoltre, richiamando la propria giurisprudenza in materia di intermediazione finanziaria, sul risarcimento del danno derivante da rappresentazione infedele dei promotori finanziari, afferma che l’accertamento dei fatti oggetto di sentenza patteggiata determina una inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato, nella misura in cui «fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito e il danno subito dall’investitore, consistito nella perdita parziale o totale del capitale investito».

E’ consentito tuttavia al promotore o all’intermediario la prova liberatoria contraria, fondata sul rispetto del profilo di rischio del cliente, sull’assenza del nesso eziologico tra illecito e la perdita di capitale investito o sul fatto che il cliente, avuto conoscenza dell’andamento dell’investimento non avrebbe disinvestito.

Cassa quindi la sentenza impugnata.  

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