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Investment management exemption: linee Guida AE

29 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 68665/2024, ha pubblicato oggi le linee guida per l’applicazione della disciplina dell’investment management exemption, alla remunerazione ricevuta, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente (che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate).

Il comma 255 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha infatti modificato l’art. 162 TUIR introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per conto, attività di gestione degli investimenti (disciplina della c.d.investment management exemption).

Una delle condizioni previste dal legislatore è che il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In tale contesto, il comma 7-quater, lettera d), dell’art. 162 del TUIR, assegna all’Agenzia delle Entrate il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110, comma 7, del TUIR.

Il provvedimento pubblicato, pertanto, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i relativi criteri di applicabilità di cui alle Linee guida OCSE, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati per l’applicazione del principio di libera concorrenza, distinguendo per tipologia di servizi.

Il provvedimento definisce quindi preliminarmente l’ambito di applicazione soggettiva ed oggettiva, chiarendo cosa debba intendersi per:

  • soggetti residenti che prestano servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo
  • stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo
  • servizi di gestione degli investimenti
  • servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti.

Specifica infine i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento dei servizi di gestione degli investimenti: ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione di servizi di gestione degli investimenti resa dai soggetti indicati, in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate, viene ritenuto che il metodo più appropriato sia il metodo del confronto di prezzo; in subordine, il metodo transazionale della ripartizione degli utili.

Chiarisce inoltre i metodi per determinare i prezzi di trasferimento dei servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti, richiamando le anzidette Linee Guida OCSE.

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