La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 1244 dell’11 gennaio 2024 (Pres. Raimondi, Rel. Leone), si è nuovamente pronunciata in ordine alle conseguenze applicabili in caso di illegittimità del termine apposto a contratti di lavoro subordinato stipulati nell’ambito di società in house.
Nel caso di specie, infatti, il lavoratore ricorrente sosteneva il contrasto tra la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine nel contratto a tempo determinato e la mancata consequenziale conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.
La Corte, tuttavia, che conferma la decisione del giudice d’appello, ricorda che la natura della società datrice di lavoro, quale società a partecipazione pubblica, si pone quale elemento di preclusione per la conversione del contratto.
La statuizione del giudice di merito, infatti, per la S.C. risulta coerente con il dettato legislativo applicabile, ratione temporis, al caso di specie e con i principi espressi dalla stessa Corte di Cassazione in materia, la quale ha avuto occasione di statuire sin dal 2018 che, in tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, in base al novellato D.L. n. 112/2008, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive.
Pertanto, la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Come chiarito ulteriormente dal giudice d’appello, inoltre, la società datrice di lavoro, nel caso di specie, aveva altresì approvato un Regolamento del personale in cui era espressamente previsto l’assoggettamento della società alle modalità di assunzione del personale secondo i criteri, le modalità ed i principi di cui al D.lvo n. 165/2001: circostanza di cui era necessariamente a conoscenza il lavoratore ricorrente.
La Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata.