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CRD IV: modificate le RTS sugli obblighi di segnalazione per l’analisi del rischio

8 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/348 che modifica le norme tecniche di attuazione (di cui al Regolamento di esecuzione 2016/2070) sugli obblighi di segnalazione per l’analisi comparata del rischio di cui alla Direttiva CRD IV.

In particolare, le modifiche concernono i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni di cui all’art. 78, par. 2, della Direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE).

A norma dell’art. 78, paragrafo 1, della Direttiva CRD IV, gli enti sono tenuti a presentare alla rispettiva autorità competente, almeno una volta all’anno, i risultati dei calcoli degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri nell’ambito dei loro metodi interni per le esposizioni o le posizioni incluse nei portafogli di riferimento, al fine di consentire a tale autorità competente di valutare la qualità di tali metodi interni («esercizio di analisi comparata»).

A norma dell’art. 78, paragrafo 3, secondo comma, l’EBA deve elaborare una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni, sulla base dei risultati dell’esercizio di analisi comparata.

La Commissione ha specificato gli obblighi di segnalazione per l’esercizio di analisi comparata nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, che viene modificato periodicamente per tenere conto dei cambiamenti nell’orientamento delle valutazioni delle autorità competenti e delle relazioni dell’EBA.

Per lo stesso motivo la Commissione ritiene necessario aggiornare nuovamente i portafogli di riferimento e quindi anche gli obblighi di segnalazione previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.

In particolare:

  • per l’analisi comparata del rischio di mercato sono state incluse le altre componenti del metodo standardizzato alternativo (ASA) (requisito per il rischio di default – DRC e maggiorazione per i rischi residui — RRAO), oltre alla componente del metodo basato sulle sensibilità (SBM), già inclusa nel precedente esercizio di analisi comparata
  • per l’analisi comparata del rischio di credito, sono stati aggiunti un numero limitato di portafogli che riflettono lo stato della garanzia per tener conto della variabilità dei requisiti di fondi propri che può derivare da un’inclusione potenzialmente divergente della protezione del credito tra gli enti
  • per ridurre le fonti di variabilità per l’analisi comparata dell’SBM e facilitare l’individuazione da parte delle autorità competenti di applicazioni divergenti dell’aggregazione dell’SBM, sono stati introdotti in un nuovo allegato una nuova serie di portafogli di convalida per l’esercizio di analisi comparata relativo al rischio di mercato (portafogli di convalida dell’SBM)
  • per consentire alle autorità competenti di avere una comprensione più ampia delle fonti di incoerenze rilevanti nei risultati delle perdite attese su crediti, come indicato nella relazione di monitoraggio sull’IFRS 9 dell’EBA, sono stati integrati portafogli e modelli aggiuntivi per estendere gradualmente l’esercizio di analisi comparata dell’IFRS 9 agli high default portfolios
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