Con nota pubblicata sul proprio sito internet, la Consob ha precisato che l’Albo Unico dei Promotori Finanziari è consultabile unicamente presso i siti istituzionali di APF (www.albopf.it) e di Consob (www.consob.it).
Diversamente, i relativi dati e le informazioni reperibili presso altri siti e applicativi di ricerca non rivestono carattere di ufficialità.
In generale si ricorda che l’Albo unico dei promotori finanziari, previsto dal comma 4 dell’art. 31 del TUF (D.Lgs. 58/1998), è tenuto dall’Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari, costituito in forma di associazione tra l’Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l’Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).
L’Organismo è competente:
• a deliberare le iscrizioni, le cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e le variazioni dei dati in esso contenute e a rilasciare i relativi attestati;
• ad indire e ad organizzare lo svolgimento delle prove valutative per l’accesso all’albo dei promotori finanziari;
• ad aggiornare tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall’Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;
• a verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo.
L’organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento 16190 del 29 ottobre 2007 dalla Consob e sotto la vigilanza della medesima.