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Giurisprudenza

Privilegio MCC: non si estende alle somme concesse a mutuo dalla banca

15 Marzo 2024

Gianpaolo Panetta, Dottorando di Ricerca in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Cassazione Civile, Sez. I, 27 dicembre 2023, n. 35961 – Pres. Ferro, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la ordinanza n. 35961 del 27 dicembre 2023, la Corte di Cassazione (Pres. Ferro, Rel. Caiazzo) si è pronunciata in merito all’estensione del privilegio riconosciuto alle erogazioni pubbliche di cui ai finanziamenti garantiti dal Medio Credito Centrale (MCC), alle somme date a mutuo dalla banca.

Ha dichiarato quindi inammissibile il ricorso con cui la Banca ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del 21 agosto 2018 del Tribunale di Bologna che, confermando il decreto del giudice delegato del 14 febbraio 2018, non riconosceva il privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 in relazione a un finanziamento concesso a una società fallita il 9 dicembre 2015 e garantito dal Medio Credito Centrale nella misura dell’80%, ai sensi della normativa prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

Nella sentenza la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo il quale L’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, sicché, ove il contributo sia stato erogato in conto interessi sul finanziamento agevolato, il privilegio non si estende al mutuo concesso dalla banca all’impresa (Cass., 17111/15)”. 

La Corte di Cassazione osserva che il privilegio ex art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (c.d. privilegio MCC) debba essere riconosciuto esclusivamente in relazione ai finanziamenti erogati in forma diretta o di garanzia dallo Stato, da enti territoriali e, comunque, pubblici e che, differentemente non possa essere riconosciuto ai crediti derivanti da finanziamenti o garanzia escusse provenienti da soggetti privati, anche qualora questi agiscano nell’interesse pubblico in quanto ciò porterebbe a un’ingiustificata duplicazione del privilegio.

Ritiene, altresì, la Corte che anche l’art. 8-bis d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, pur estendendo il privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 alle restituzioni delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nei confronti dei beneficiari finali e dei terzi prestatori di garanzia allo stesso tempo ribadisce che solo gli enti pubblici sono legittimati a far valere detto privilegio.

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