WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Inadempimento della società verso fornitori e responsabilità degli amministratori 

15 Marzo 2024

Mirta Morgese, Dottoressa di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tribunale di Napoli, 18 settembre 2023, n. 8483 – Dott. Vassallo

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 18 settembre 2023, n. 8483, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli si è pronunciata in merito alla responsabilità degli amministratori di una società di capitali, rigettando la domanda di risarcimento del danno promossa nei confronti di un amministratore di s.r.l., ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c.c., da parte di un fornitore della società gestita, verso cui quest’ultima si era resa inadempiente.

La decisione si sofferma sia sui presupposti della responsabilità diretta dell’amministratore nei confronti dei soci e dei terzi, ai sensi dell’art. 2476, comma 7°, c.c., sia sulla responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori, ex art. 2476, comma 6°, c.c., concludendo sull’assenza di entrambi nel caso di specie.

In particolare, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2476, comma 7°, c.c., si evidenzia come affinché la stessa si configuri è necessario dimostrare un’attività illecita dolosa o colposa da parte dell’amministratore, che in modo diretto abbia prodotto un danno nella sfera giuridica del terzo.

Nella fattispecie in questione l’attore aveva dedotto, invece, il mero inadempimento della società gestita, oltre ad altre condotte non considerabili né illecite, né direttamente dannose nei suoi riguardi, ma al massimo svantaggiose per il patrimonio sociale.

Quanto alla responsabilità degli amministratori verso i creditori, di cui all’art. 2476, comma 6°, c.c., se ne ribadisce la natura di azione autonoma e non surrogatoria rispetto a quella spettante alla società, per poi evidenziare come – al fine di ritenere il gestore responsabile – bisogna che allo stesso siano ascrivibili azioni o omissioni, perpetrate in violazione dei suoi doveri di diligenza e perizia, tali da avere diminuito il patrimonio sociale tanto da renderlo incapace di soddisfare le pretese del creditore.

Sul punto, il Tribunale rileva la carenza di prova sul nesso causale, e cioè come l’attore non abbia provato come l’impossibilità di soddisfarsi sul patrimonio della società, inutilmente escusso, sia stata causata dalla mala gestio dell’amministratore convenuto.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter