Il Tribunale di Milano (Dott. Mambriani), con ordinanza pubblicata il 28 novembre 2023, ha rigettato – per carenza del requisito del fumus boni iuris, assorbita ogni questione in punto di periculum in mora – il ricorso cautelare urgente promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dal terzo cessionario delle partecipazioni sociali nei confronti della società, per aver illegittimamente negato la sua iscrizione nel libro soci, in considerazione dell’asserita rinuncia tacita da parte dei soci ai diritti di gradimento e prelazione previsti dallo Statuto.
Secondo il Giudice meneghino, non solo, nel caso di specie, deve ritenersi pacifica la violazione delle disposizioni statutarie in tema di obblighi di comunicazione e informazione del trasferimento di azioni, ma, altresì, non è neppure astrattamente configurabile una rinuncia tacita da parte dei soci ai diritti di prelazione e gradimento.
Infatti, laddove lo Statuto preveda – come nel caso in esame – un preciso obbligo in capo ai soci di approvazione espressa del trasferimento, in via preventiva o successiva, “con apposita dichiarazione scritta da inviarsi al cda recante l’espressa rinuncia ad avvalersi ai diritti di gradimento e prelazione”, deve escludersi in radice l’ammissibilità di una rinuncia tacita, benché debba considerarsi “in astratto consentita” la possibilità dei soci di rinunciare a diritti patrimoniali riconosciuti dallo Statuto.
Pertanto, in mancanza di approvazione per iscritto da parte dei soci della cessione delle partecipazioni, questa deve ritenersi avvenuta in violazione della clausola statutaria che impone una rinuncia espressa, con conseguente corretta mancata iscrizione del terzo cessionario nel libro soci, come previsto specificatamente anche dalle clausole statutarie disciplinanti il trasferimento di azioni.