Con comunicazione del 24 febbraio 2020, Banca d’Italia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità con cui le BCC che non aderiscono ad un gruppo bancario cooperativo devono segnalare l’operatività verso soci.
Al riguardo, evidenzia Banca d’Italia, l’aggiornamento n. 21 della Circolare n. 285, nell’assicurare il coordinamento tra le nuove regole di operatività prevalente con i soci applicabili su base individuale alle BCC e le norme in materia di gruppo bancario cooperativo, ha previsto che, nelle more della costituzione dei gruppi, alle BCC continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 “Istruzioni di Vigilanza per le banche”, Titolo VII, Capitolo 1.
Tenuto conto di quanto precede, precisa Banca d’Italia, le BCC che per effetto delle modifiche apportate all’art. 37-bis, comma 1-bis, TUB non hanno aderito ad un gruppo bancario cooperativo continuando a segnalare le attività nei confronti dei soci nella voce 58885 – “Attività di rischio non ponderate – Banche di credito cooperativo” di cui alla Circ. n. 272, già in precedenza utilizzata.